(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2004) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2002, che ha trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative in materia di energia, salvo quelle riservate espressamente allo Stato; Vista la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 recante «Disposizioni in materia di energia», e in particolare l'Art. 2, comma 1, lettera e), il quale dispone che la Regione organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attivita' a essi connesse; Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 30/2002, che hanno individuato il livello ottimale di esercizio delle funzioni amministrative conferendole rispettivamente a Regione, province ecomuni e l'Art. 14, il quale dispone, al comma 2, che l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4 siano svolte transitoriamente dall'Amministrazione regionale sino all'entrata in vigore dei regolamenti volti a disciplinare omogeneamente sul territorio regionale il loro svolgimento; Visto il testo del regolamento e degli allegati al medesimo predisposto dall'ufficio di piano che, con riferimento alle funzioni di cui all'Art. 3, comma 1, lettera f), numeri i e 5, della legge regionale n. 30/2002, disciplina il procedimento per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e quello per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi e ha pertanto l'effetto di rendere effettivo il trasferimento alle province delle competenze amministrative nelle materie in esame; Considerato il parere favorevole espresso dall'Assemblea delle autonomie locali nella seduta dell'il novembre 2003; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3631 del 21 novembre 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 dicembre 2003 ILLY