(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 1 del 7 gennaio 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  il  decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale del 14 giugno 2002, che ha trasferito alla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  tutte  le funzioni amministrative in
materia di energia, salvo quelle riservate espressamente allo Stato;
    Vista   la  legge  regionale  19 novembre  2002,  n.  30  recante
«Disposizioni  in  materia  di  energia»,  e in particolare l'Art. 2,
comma  1,  lettera  e),  il  quale dispone che la Regione organizza e
razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi
in  campo  energetico,  ambientale  e  territoriale  previsti  per la
realizzazione   dei  relativi  interventi  e  per  l'esercizio  delle
attivita' a essi connesse;
    Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 30/2002, che
hanno  individuato  il  livello  ottimale di esercizio delle funzioni
amministrative   conferendole  rispettivamente  a  Regione,  province
ecomuni  e  l'Art.  14, il quale dispone, al comma 2, che l'esercizio
delle funzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4 siano svolte
transitoriamente  dall'Amministrazione  regionale sino all'entrata in
vigore   dei  regolamenti  volti  a  disciplinare  omogeneamente  sul
territorio regionale il loro svolgimento;
    Visto  il  testo  del  regolamento  e  degli allegati al medesimo
predisposto  dall'ufficio di piano che, con riferimento alle funzioni
di  cui  all'Art.  3,  comma 1, lettera f), numeri i e 5, della legge
regionale  n. 30/2002, disciplina il procedimento per l'installazione
e   l'esercizio  di  gruppi  elettrogeni  e  quello  per  l'esercizio
dell'attivita'   di  distribuzione  e  vendita  di  gas  di  petrolio
liquefatto  in  bombole e piccoli serbatoi e ha pertanto l'effetto di
rendere  effettivo  il  trasferimento  alle province delle competenze
amministrative nelle materie in esame;
    Considerato  il  parere  favorevole espresso dall'Assemblea delle
autonomie locali nella seduta dell'il novembre 2003;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3631 del
21 novembre 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione dell'Art. 2 della
legge  regionale  19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di
energia),  per  l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e
per  l'esercizio  dell'attivita' di distribuzione e vendita di gas di
petrolio  liquefatto  in  bombole  e  piccoli  serbatoi»,  nel  testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 5 dicembre 2003
                                ILLY