(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Avuto riguardo all'Art. 4, n. 12), dello statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia potesta' legislativa primaria in materia urbanistica e in armonia con le competenze dello Stato di cui all'Art. 117 della Costituzione, al fine di salvaguardare l'identita' e l'integrita' del territorio regionale, ferma restando l'applicazione della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), non e' ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi previsti ovvero in difformita' o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi. 2. Ai fini di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi, la domanda di definizione di tali illeciti, presentata dopo il 2 ottobre 2003 secondo le modalita' previste da disposizioni statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. La domanda non e' corredata dell'attestazione del versamento degli oneri concessori. La presentazione della documentazione prevista a corredo della domanda stessa comporta il rilascio da parte del comune del certificato di dellnizione dell'illecito edilizio e il decorso del termine di ventiquattro mesi, senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale al suddetto certificato.