(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia
                 Giulia n. 52 del 24 dicembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

    1. Avuto riguardo all'Art. 4, n. 12), dello statuto di autonomia,
che   attribuisce   alla   Regione   Friuli-Venezia  Giulia  potesta'
legislativa  primaria  in  materia  urbanistica  e  in armonia con le
competenze  dello  Stato  di  cui all'Art. 117 della Costituzione, al
fine  di  salvaguardare  l'identita'  e  l'integrita'  del territorio
regionale,   ferma  restando  l'applicazione  della  legge  regionale
19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica), non e' ammessa la sanatoria delle opere
edilizie  realizzate  in  assenza  dei  necessari  titoli abilitativi
previsti ovvero in difformita' o con variazioni essenziali rispetto a
questi ultimi.
    2.  Ai  fini  di  consentire  l'oblazione  penale  degli illeciti
edilizi,  la domanda di definizione di tali illeciti, presentata dopo
il  2 ottobre  2003  secondo  le  modalita'  previste da disposizioni
statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative.
La  domanda  non  e' corredata dell'attestazione del versamento degli
oneri  concessori.  La  presentazione della documentazione prevista a
corredo della domanda stessa comporta il rilascio da parte del comune
del  certificato  di  dellnizione dell'illecito edilizio e il decorso
del   termine   di   ventiquattro   mesi,   senza  l'adozione  di  un
provvedimento negativo del comune, equivale al suddetto certificato.