(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 22 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. D e r o g a 1. In via transitoria ed in deroga al divieto di cui all'Art. 9, comma 2-bis della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, per la sola stagione venatoria 2003/2004 sono consentite incentivazioni della specie fagiano a cura degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 20 ottobre 2002 BIASOTTI