(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 19 novembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento Art. 10-bis nella legge regionale n. 25/1987 1. Dopo l'Art. 10 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) e' aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (Fondo regionale). - 1. E istituito un fondo regionale, definito annualmente con legge di bilancio, finalizzato a tutelare i soggetti economicamente piu' deboli, che non siano proprietari di altro alloggio, a cui sia imposta la manutenzione della facciata dell'immobile in cui risiedono. 2. Il consiglio regionale, con apposito regolamento, stabilira' entro sei mesi dall'approvazione della presente legge i criteri di accesso al fondo sulla base del reddito e della certificazione ISEE».