(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del
                          19 novembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Inserimento Art. 10-bis nella legge regionale n. 25/1987
    1.  Dopo  l'Art.  10  della  legge regionale 5 agosto 1987, n. 25
(contributi  regionali  per  il  recupero  edilizio abitativo e altri
interventi programmati) e' aggiunto il seguente:
      «Art.  10-bis  (Fondo  regionale).  -  1.  E istituito un fondo
regionale,  definito annualmente con legge di bilancio, finalizzato a
tutelare  i  soggetti  economicamente  piu'  deboli,  che  non  siano
proprietari  di  altro  alloggio,  a  cui sia imposta la manutenzione
della facciata dell'immobile in cui risiedono.
    2.  Il  consiglio regionale, con apposito regolamento, stabilira'
entro  sei  mesi  dall'approvazione della presente legge i criteri di
accesso al fondo sulla base del reddito e della certificazione ISEE».