(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del
                          31 gennaio 2003)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

              Autorizzazione all'esercizio provvisorio

    1.   La   giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente  fino alla approvazione con legge del bilancio della
Regione  Liguria per l'anno finanziario 2004, e comunque non oltre il
31 marzo  2004,  il  progetto  di  bilancio  nel  rispetto  di quanto
previsto  nel disegno di legge di bilancio 2004, secondo gli stati di
previsione dell'entrata e della spesa, ivi comprese le autorizzazioni
di spesa disposte:
      a) da  provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell'Art. 29
della  legge  regionale  26 marzo  2002, n. 15 (ordinamento contabile
della Regione Liguria) che entrano in vigore nell'anno 2004;
      b) da  provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'Art.
7, comma 1 lettere a) e c) della legge regionale 9 maggio 2003, n. 14
(bilancio  di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario
2003)  cui  e'  stato  applicato  l'Art.  50 della legge regionale n.
15/2002.
    2. In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di
bilancio  e' effettuata nei limiti e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale n. 15/2002.