(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 31 gennaio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio 1. La giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino alla approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004, e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2004, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ivi comprese le autorizzazioni di spesa disposte: a) da provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) che entrano in vigore nell'anno 2004; b) da provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'Art. 7, comma 1 lettere a) e c) della legge regionale 9 maggio 2003, n. 14 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003) cui e' stato applicato l'Art. 50 della legge regionale n. 15/2002. 2. In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio e' effettuata nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legge regionale n. 15/2002.