(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del
                          31 gennaio 2003)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

Integrazione  dell'Art.  4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n.
                                 38

    1.  Dopo  la  lettera  e)  del  comma  3  dell'Art. 4 della legge
regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia
di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari)
e' aggiunta la seguente lettera:
    «e-bis) le spese di rappresentanza.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 29 dicembre 2003

                              BIASOTTI