(Pubblicata nell'edizione straord. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 4 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2004, e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Condizioni della garanzia). - 1. La fidejussione dovra' essere concessa alle seguenti condizioni: a) iscrizione ipotecaria da parte de "La Molisana Industrie Alimentari - S.p.a." di Campobasso per l'importo di Euro 7.500.000,00, previa stima giurata da parte di un tecnico designato dalla Regione Molise, sui beni di proprieta' della suddetta societa' di valore congruo rispetto all'ammontare della garanzia; b) costituzione di pegno sulle azioni della suddetta societa' rappresentanti un valore pari al 20% del capitale sociale; c) divieto di distribuzione degli utili da parte della societa' per tutta la durata della garanzia; d) diritto della Regione Molise di designare nell'ambito della predetta societa', un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale; e) obbligo di certificazione rilasciata da primaria societa' di revisione indicata dalla Regione Molise, o, in alternativa, di asseverazione resa da dottore commercialista-revisore contabile, attestante la corretta redazione, in conformita' ai principi civilistici e contabili, dell'ultimo bilancio chiuso nonche' la situazione economico-patrimoniale della societa' a data non anteriore a 60 giorni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge; f) che il piano di ristrutturazione predisposto da "La Molisana Industrie alimentari - S.p.a." venga approvato dalle banche creditrici».