(Pubblicata  nell'edizione  straord.  al  Bollettino  ufficiale della
              Regione Molise n. 3 del 4 febbraio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  5 della legge regionale 9 gennaio 2004, e' sostituito
dal seguente:
    «Art. 5. (Condizioni della garanzia). - 1. La fidejussione dovra'
essere concessa alle seguenti condizioni:
      a) iscrizione  ipotecaria  da  parte  de "La Molisana Industrie
Alimentari    -    S.p.a."    di    Campobasso   per   l'importo   di
Euro 7.500.000,00,  previa  stima  giurata  da  parte  di  un tecnico
designato dalla Regione Molise, sui beni di proprieta' della suddetta
societa' di valore congruo rispetto all'ammontare della garanzia;
      b) costituzione  di  pegno sulle azioni della suddetta societa'
rappresentanti un valore pari al 20% del capitale sociale;
      c) divieto di distribuzione degli utili da parte della societa'
per tutta la durata della garanzia;
      d) diritto  della Regione Molise di designare nell'ambito della
predetta  societa',  un componente del consiglio di amministrazione e
un componente del collegio sindacale;
      e) obbligo di certificazione rilasciata da primaria societa' di
revisione  indicata  dalla  Regione  Molise,  o,  in  alternativa, di
asseverazione  resa  da  dottore  commercialista-revisore  contabile,
attestante   la   corretta  redazione,  in  conformita'  ai  principi
civilistici  e  contabili,  dell'ultimo  bilancio  chiuso  nonche' la
situazione economico-patrimoniale della societa' a data non anteriore
a  60  giorni  precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge;
      f) che il piano di ristrutturazione predisposto da "La Molisana
Industrie   alimentari   -   S.p.a."  venga  approvato  dalle  banche
creditrici».