(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta, n. 55 del 29 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1. Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004, le attivita' di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), nonche' la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono di competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attivita', la giunta regionale e' autorizzata a stipulare, ai sensi dell'Art. 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), convenzioni con il Ministero dell'economia o con le Agenzie fiscali disciplinate dal titolo V, capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'Art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, si applicano) le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 446/1997. 3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, per i soggetti che operano nel settore agricolo, ai sensi dell'Art. 2135 del codice civile, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), di cui all'Art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, e' ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il relativo periodo di imposta dalla vigente normativa statale. 4. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, per le societa' cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e mista del registro regionale di cui all'Art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che si costituiscono dopo il 1° gennaio 2004, l'aliquota dell'IRAP e' ridotta di un punto percentuale per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003. 5. Per le societa' cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 27/1998, che siano composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 30 anni, ovvero da donne di eta' compresa tra i 18 e i 45 anni, ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali iscritte al registro regionale di cui al presente comma, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, l'aliquota dell'IRAP e' ridotta di un punto percentuale. 6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 sono concessi in regime «de minimis».