(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
         Regione Valle D'Aosta, n. 55 del 29 dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              promulga
    la seguente legge:
                               Art. 1.
         Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP
    1.  A  decorrere  dal  periodo  di imposta in corso al 1° gennaio
2004,  le  attivita'  di  liquidazione,  accertamento,  riscossione e
contabilizzazione  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive
(IRAP),  nonche' la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed
i  rimborsi, sono di competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attivita', la giunta
regionale e' autorizzata a stipulare, ai sensi dell'Art. 24, comma 4,
del   decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina   dei   tributi  locali),  convenzioni  con  il  Ministero
dell'economia  o  con  le  Agenzie fiscali disciplinate dal titolo V,
capo  II,  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'Art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59).
    2.  Fino  alla  stipula  delle  convenzioni di cui al comma 1, si
applicano)  le  disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  n.
446/1997.
    3.  A  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1°
gennaio  2004,  per  i  soggetti che operano nel settore agricolo, ai
sensi  dell'Art.  2135  del  codice  civile,  l'aliquota dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP),  di cui all'Art. 45,
comma   1,   del   decreto   legislativo  n.  446/1997  e  successive
modificazioni,  e'  ridotta  di  un  punto  percentuale rispetto alla
misura  prevista  per  il  relativo  periodo di imposta dalla vigente
normativa statale.
    4.  A  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1°
gennaio  2004,  per  le  societa'  cooperative  iscritte alla sezione
produzione  lavoro  e  mista del registro regionale di cui all'Art. 3
della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di
cooperazione),   che  si  costituiscono  dopo  il  1°  gennaio  2004,
l'aliquota  dell'IRAP  e'  ridotta  di un punto percentuale per i tre
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
    5.  Per  le societa' cooperative iscritte alla sezione produzione
lavoro  e  miste del registro regionale di cui all'Art. 3 della legge
regionale  n. 27/1998, che siano composte prevalentemente da soggetti
di  eta'  compresa  tra  i  18  e  i 30 anni, ovvero da donne di eta'
compresa  tra  i  18  e i 45 anni, ovvero costituite da una compagine
sociale  formata  da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali
iscritte  al registro regionale di cui al presente comma, a decorrere
dal  periodo  di  imposta  in  corso  alla  data del 1° gennaio 2004,
l'aliquota dell'IRAP e' ridotta di un punto percentuale.
    6.  I  benefici di cui ai commi 4 e 5 sono concessi in regime «de
minimis».