(Pubblicata nel suppl.ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 24 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto, principi e finalita' 1. La presente legge, ai fini della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle connesse attivita' culturali, disciplina l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative inerenti i musei, le raccolte e le altre strutture degli enti locali e di interesse locale e la gestione dei musei e degli altri beni culturali dello Stato trasferiti in gestione alla Regione, alle province o ai comuni, ai sensi dell'Art. 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Ai fini della presente legge sono equiparabili ai musei, alle raccolte e alle altre strutture degli enti locali e di interesse locale, i beni mobili e immobili d'interesse culturale, demaniali e di proprieta' pubblica e privata, inclusi quelli degli enti ecclesiastici, funzionalmente integrabili nella generale organizzazione del Sistema museale dell'Umbria di cui all'Art. 2. 3. Per le finalita' della presente legge la Regione opera congiuntamente agli enti locali e persegue ogni possibile intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato, con la chiesa cattolica e con altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie. 4. I musei e le altre strutture di conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica dei beni culturali sono servizi per la conservazione globale e programmata e per la valorizzazione anche economica di beni di rilievo culturale diffusi sul territorio, quando ne sono titolari gli enti locali, e sono attivita' con finalita' di utilita' e solidarieta' sociale, se ne sono titolari soggetti privati.