(Pubblicata  nel  Suppl.  ord.  n.  4  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Umbria n. 1 del 7 gennaio 2004)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                        Modifiche dell'Art. 1

    1.  Al  comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2000,
n. 2:
      a) le  parole «riattivazione delle» sono sostituite da «ripresa
dell'attivita' nelle»;
      b) le  parole  «quali  sottoprodotti, scarti e residui di altri
cicli  produttivi» sono sostituite da «o assimilabili per qualita' ai
materiali di cava di cui al comma 1 dell'Art. 2».