(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 7 gennaio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche dell'Art. 1 1. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2: a) le parole «riattivazione delle» sono sostituite da «ripresa dell'attivita' nelle»; b) le parole «quali sottoprodotti, scarti e residui di altri cicli produttivi» sono sostituite da «o assimilabili per qualita' ai materiali di cava di cui al comma 1 dell'Art. 2».