(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 25 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia edilizia, e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, detta norme in materia di attivita' edilizia e di urbanistica correlate, al fine di raccogliere in un unico compendio normativo la disciplina di settore, in applicazione dei principi di economicita', efficacia e pubblicita' dei procedimenti amministrativi, nonche' al fine di perseguire il miglioramento della qualita' edilizia e ambientale nella realizzazione degli interventi. 2. La presente legge disciplina altresi': a) il recupero ai fini abitativi degli edifici esistenti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di migliorare l'uso degli edifici medesimi; b) la diffusione di soluzioni tecniche che contribuiscano al miglioramento ambientale degli edifici e al risparmio energetico; c) l'adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualita' ed il comforta' degli ambienti di vita e di lavoro; d) il rilascio, prima dell'inizio dei lavori ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'Art. 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.