(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino
      ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 25 febbraio 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1.  La  presente  legge,  nell'ambito  dei  principi fondamentali
fissati dalle normative statali in materia edilizia, e in particolare
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
detta  norme  in  materia  di  attivita'  edilizia  e  di urbanistica
correlate,  al fine di raccogliere in un unico compendio normativo la
disciplina  di settore, in applicazione dei principi di economicita',
efficacia  e  pubblicita' dei procedimenti amministrativi, nonche' al
fine  di  perseguire  il  miglioramento  della  qualita'  edilizia  e
ambientale nella realizzazione degli interventi.
    2. La presente legge disciplina altresi':
      a) il  recupero  ai fini abitativi degli edifici esistenti, con
l'obiettivo  di  contenere  il  consumo  di  nuovo  territorio  e  di
migliorare l'uso degli edifici medesimi;
      b) la  diffusione  di  soluzioni tecniche che contribuiscano al
miglioramento ambientale degli edifici e al risparmio energetico;
      c) l'adozione  di  tecniche  edilizie  conformi  ai  criteri di
sviluppo  sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e
migliorare  la  qualita'  ed il comforta' degli ambienti di vita e di
lavoro;
      d) il   rilascio,   prima   dell'inizio   dei  lavori  ed  alla
conclusione   degli   stessi,  del  documento  unico  di  regolarita'
contributiva  di  cui  all'Art. 3, comma 8 del decreto legislativo 14
agosto  1996,  n.  494, cosi' come modificato dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.