(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 117 del 16 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualita' dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a: a) promuovere l'ammodernamento delle imprese e l'innovazione tecnologica del settore agricolo; b) favorire il ricambio generazionale del settore agricolo; c) sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole; d) riconoscere e promuovere la multifunzionalita' e pluriattivita' dell'impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando opportunita' di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie; e) sostenere le produzioni di qualita' e quelle ottenute con metodi ecocompatibili, anche mediante l'introduzione di sistemi di gestione della qualita' e la certificazione dei sistemi di produzione e di trasformazione; f) favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente e del consumatore; g) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale per la sicurezza alimentare, tramite l'introduzione e l'attivazione di adeguate procedure; h) promuovere la costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone l'accorpamento; i) promuovere e sostenere il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale dei produttori agricoli anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione.