(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 9 del 27 febbraio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
 Sostituzione dell'Art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9

    1.   L'Art.   9  della  legge  regionale  12 aprile  1999,  n.  9
(disciplina   dei   programmi   integrati  di  intervento)  e'  cosi'
sostituito:
    «Art.  9.  (Accordi  di  programma)  -  1.  Qualora  il programma
integrato  di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici
comunali  vigenti  o  adottati  ed abbia rilevanza regionale, secondo
quanto  definito  al  comma  2,  per  la  sua approvazione il sindaco
promuove  la  procedura di accordo di programma prevista dall'Art. 34
del  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267 (testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatto salvo l'espletamento
delle  procedure relative alla pubblicazione ed alle osservazioni, da
effettuarsi,   rispettivamente,   nel   termine  di  quindici  giorni
consecutivi.
    2.   Sono   di  rilevanza  regionale  i  programmi  integrati  di
intervento per i quali siano previsti:
      a) interventi finanziari a carico della Regione;
      b) opere  previste  dal  programma  regionale di sviluppo e dai
suoi  aggiornamenti  annuali,  nonche'  dagli altri piani e programmi
regionali di settore;
      c) grandi strutture di vendita;
      d) opere dello Stato o di interesse statale.
    3. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 1 e'
di competenza della Regione.
    4.  La  verifica  di  compatibilita'  del  progetto  di  variante
urbanistica,  contenuto nell'accordo di programma, con gli aspetti di
carattere  sovracomunale  del  piano  territoriale  di  coordinamento
provinciale  vigente,  prevista  dall'Art.  3,  comma 18, della legge
regionale  5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie
in  Lombardia.  Attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112  «Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle  regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59»), e' resa dalla provincia alla conferenza
dei  rappresentanti  di  cui  all'Art.  34 del decreto legislativo n.
267/2000.
    5. I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti
urbanistici   comunali  vigenti  o  adottati,  non  aventi  rilevanza
regionale  ai  sensi  del comma 2, sono approvati con la procedura di
cui   all'Art.   3  della  legge  regionale  23 giugno  1997,  n.  23
(accelerazione  del  procedimento  di  approvazione  degli  strumenti
urbanistici   comunali   e   disciplina  del  regolamento  edilizio),
dimezzati  i  tempi  di  pubblicazione  e per le osservazioni in esso
indicati e acquisita la verifica provinciale di compatibilita' di cui
all'Art.  3,  comma 18, della legge regionale n. 1/2000, intendendosi
il  termine di novanta giorni, ivi previsto, ridotto a quarantacinque
giorni.
    6. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante
anche  al piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, il
progetto  di  variante  e'  trasmesso dal comune alla provincia ed e'
depositato,  al  fine  di  prenderne  visione,  presso  la segreteria
provinciale  e  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione
Lombardia   per   quindici  giorni  consecutivi,  contestualmente  al
deposito  presso  la  segreteria  comunale.  Nei  successivi quindici
giorni chiunque puo' formulare osservazioni. Il consiglio provinciale
controdeduce  alle  eventuali  osservazioni  in  sede di approvazione
della variante, che deve avvenire entro sessanta giorni dall'avvenuto
deposito  degli  atti  in  segreteria, decorsi i quali la variante si
intende respinta.».