(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 27 febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 1. L'Art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (disciplina dei programmi integrati di intervento) e' cosi' sostituito: «Art. 9. (Accordi di programma) - 1. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, secondo quanto definito al comma 2, per la sua approvazione il sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall'Art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatto salvo l'espletamento delle procedure relative alla pubblicazione ed alle osservazioni, da effettuarsi, rispettivamente, nel termine di quindici giorni consecutivi. 2. Sono di rilevanza regionale i programmi integrati di intervento per i quali siano previsti: a) interventi finanziari a carico della Regione; b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonche' dagli altri piani e programmi regionali di settore; c) grandi strutture di vendita; d) opere dello Stato o di interesse statale. 3. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 1 e' di competenza della Regione. 4. La verifica di compatibilita' del progetto di variante urbanistica, contenuto nell'accordo di programma, con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, prevista dall'Art. 3, comma 18, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), e' resa dalla provincia alla conferenza dei rappresentanti di cui all'Art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000. 5. I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 2, sono approvati con la procedura di cui all'Art. 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), dimezzati i tempi di pubblicazione e per le osservazioni in esso indicati e acquisita la verifica provinciale di compatibilita' di cui all'Art. 3, comma 18, della legge regionale n. 1/2000, intendendosi il termine di novanta giorni, ivi previsto, ridotto a quarantacinque giorni. 6. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante anche al piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, il progetto di variante e' trasmesso dal comune alla provincia ed e' depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria provinciale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito presso la segreteria comunale. Nei successivi quindici giorni chiunque puo' formulare osservazioni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che deve avvenire entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito degli atti in segreteria, decorsi i quali la variante si intende respinta.».