(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del
                          26 febbraio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art 1.
Incentivi  finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi
                              comunali
    1.  Le  unioni  di  comuni,  le comunita' montane, i consorzi, le
convenzioni  plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari
previsti  dall'Art. 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di
attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, erogati dalla Regione
per  lo  sviluppo  della  gestione  associata  di  funzioni e servizi
comunali.
    2.  Sono  escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le
unioni di cui facciano parte comuni gia' componenti di altre unioni o
di comunita' montane.
    3.  I comuni comunicano alla giunta regionale ed alle province la
costituzione  della  forma  associativa prescelta entro trenta giorni
dalla data della sua costituzione.
    4.  Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entita'
e modalita' di concessione degli stessi vengono definiti dalla giunta
regionale,     previo     parere    della    conferenza    permanente
Regione-autonomie  locali,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dalla
presente legge.
    5.  Sono  inoltre destinatari degli incentivi finanziari i comuni
sorti a seguito di fusione di due o piu' comuni.