(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 26 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art 1. Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali 1. Le unioni di comuni, le comunita' montane, i consorzi, le convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari previsti dall'Art. 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali. 2. Sono escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le unioni di cui facciano parte comuni gia' componenti di altre unioni o di comunita' montane. 3. I comuni comunicano alla giunta regionale ed alle province la costituzione della forma associativa prescelta entro trenta giorni dalla data della sua costituzione. 4. Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entita' e modalita' di concessione degli stessi vengono definiti dalla giunta regionale, previo parere della conferenza permanente Regione-autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 5. Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i comuni sorti a seguito di fusione di due o piu' comuni.