(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 4 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 10 della legge regionale n. 45/2003 1. Il comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari) e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 gennaio 2004 PASSALEVA Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000. La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2004.