(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 4 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994 1. Al comma 5 dell'Art. 16 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) dopo la parola «provvedono» sono soppresse le seguenti «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge». 2. Al comma 7 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994, dopo le parole «A tal fine» sono soppresse le seguenti «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge». 3. Il comma 8 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994 e' sostituito dal seguente: «8. I consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti ai sensi della presente legge stipulano una convenzione con la competente autorita' di ambito ottimale.». 4. Dopo il comma 8 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994 e' inserito il seguente: «8-bis. Nelle more dell'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'Art. 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), alla stipulazione provvedono i soggetti gestori esistenti alla data della stipula medesima, ivi compresi quelli di cui all'Art. 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).». 5. Dopo il comma 12 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994 e' inserito il seguente: «12-bis. Qualora entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del piano di classifica di cui al comma 3 o del suo adeguamento non venga stipulata la convenzione di cui al comma 8 la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione.». 6. Al comma 13 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994 alle parole iniziali «Il contributo» sono premesse le parole: «A decorrere dal 10 gennaio 2004».