(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 4
                           febbraio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
       Modifica dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994
    1.  Al  comma 5 dell'Art. 16 della legge regionale 5 maggio 1994,
n. 34 (Norme in materia di bonifica) dopo la parola «provvedono» sono
soppresse  le  seguenti  «entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge».
    2. Al comma 7 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994, dopo
le  parole  «A  tal  fine» sono soppresse le seguenti «entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge».
    3.  Il  comma  8 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «8.  I  consorzi  di  bonifica o gli altri soggetti competenti ai
sensi   della   presente  legge  stipulano  una  convenzione  con  la
competente autorita' di ambito ottimale.».
    4.  Dopo il comma 8 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994
e' inserito il seguente:
    «8-bis. Nelle more dell'affidamento al gestore unico di ambito ai
sensi  dell'Art. 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 1995, n.
81   (Norme   di   attuazione  della  legge  5 gennaio  1994,  n.  36
"Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche"), alla stipulazione
provvedono  i  soggetti  gestori  esistenti  alla  data della stipula
medesima,  ivi  compresi  quelli  di  cui all'Art. 10, comma 3, della
legge  5 gennaio  1994,  n.  36  (Disposizioni  in materia di risorse
idriche).».
    5. Dopo il comma 12 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994
e' inserito il seguente:
    «12-bis. Qualora entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del
piano di classifica di cui al comma 3 o del suo adeguamento non venga
stipulata  la  convenzione di cui al comma 8 la Regione provvede alla
nomina   di   un   commissario   incaricato   della   stipula   della
convenzione.».
    6. Al comma 13 dell'Art. 16 della legge regionale n. 34/1994 alle
parole iniziali «Il contributo» sono premesse le parole: «A decorrere
dal 10 gennaio 2004».