(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 10 febbraio 2004) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che prevedono l'adozione di apposito regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro e di avviamento a selezione nella pubblica amministrazione; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 21 gennaio 2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione dei citati articoli 22-bis e 22-ter; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina le modalita' di attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizione per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell'Art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59) al fine di assicurarne l'applicazione uniforme nel territorio regionale, e fornisce gli indirizzi operativi e gestionali per l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda anagrafica, della scheda professionale e dei servizi di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione per i cittadini in possesso dello stato di disoccupazione. 2. Il presente regolamento disciplina in particolare: a) i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; b) gli indirizzi operativi per verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti; c) gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione; d) i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni. e) la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal decreto legislativo n. 181/2000.