(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del
                          10 febbraio 2004)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti   gli  articoli  22-bis  e  22-ter  della  legge  regionale
26 luglio  2002,  n. 32 e successive modificazioni (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro),  che  prevedono
l'adozione  di  apposito regolamento regionale in materia di incontro
fra  domanda  e  offerta  di lavoro e di avviamento a selezione nella
pubblica amministrazione;
    Vista  la  deliberazione  del  consiglio regionale del 21 gennaio
2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione dei
citati articoli 22-bis e 22-ter;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento

    1.  Con  il  presente regolamento la Regione, in attuazione degli
articoli  22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo  unico  della  normativa  della  Regione Toscana in materia di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro),  disciplina  le  modalita'  di attuazione delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizione
per  agevolare  l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro;  in
attuazione  dell'Art.  45,  comma 1, lettera a) della legge 17 maggio
1999,  n.  144),  da  ultimo  modificato  dal  decreto legislativo 19
dicembre  2002,  n.  297  e  dal  regolamento emanato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 luglio  2000,  n.  442  (Regolamento
recante   norme  per  la  semplificazione  del  procedimento  per  il
collocamento  ordinario dei lavoratori ai sensi dell'Art. 20, comma 8
della   legge   15 marzo   1997,   n.  59)  al  fine  di  assicurarne
l'applicazione  uniforme  nel  territorio  regionale,  e fornisce gli
indirizzi   operativi  e  gestionali  per  l'attivazione  dell'elenco
anagrafico  dei  lavoratori,  della  scheda  anagrafica, della scheda
professionale  e  dei  servizi  di sostegno alla ricerca di una nuova
occupazione   per   i   cittadini   in   possesso   dello   stato  di
disoccupazione.
    2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
      a) i  criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di
procedure   uniformi  in  materia  di  accertamento  dello  stato  di
disoccupazione;
      b) gli  indirizzi operativi per verificare la conservazione, la
perdita  e  la sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei
servizi competenti;
      c) gli   indirizzi   operativi   delle  azioni  che  i  servizi
competenti  effettuano  al  fine  di  favorire  l'incontro  domanda e
offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione;
      d) i  criteri  di  reclutamento  per gli avviamenti a selezione
nelle pubbliche amministrazioni.
      e) la  gestione delle liste speciali non espressamente abrogate
dal decreto legislativo n. 181/2000.