Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 10
                           febbraio 2004)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto l'Art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela
sanitaria   dello  sport),  come  sostituito  dalla  legge  regionale
22 dicembre  2003, n. 62 (Modifiche degli articoli 9 e 17 della legge
regionale  9 luglio  2003, n. 35 «Tutela sanitaria dello sport»), che
al   comma   3  prevede  che  le  modalita'  di  funzionamento  della
commissione  regionale  d'appello  e le procedure per l'appello siano
determinate  con  regolamento  di attuazione della legge regionale n.
35/2003 e successive modificazioni;
    Vista  la  deliberazione  del  consiglio regionale del 21 gennaio
2004  con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione di
cui  al  testo vigente dell'Art. 9, comma 3, della legge regionale n.
35/2003;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   Nomina e durata in carica della commissione regionale d'appello

    1.  La  commissione  regionale  d'appello per l'esame dei ricorsi
avverso  i  giudizi  di  non  idoneita'  specifica  alla  pratica  di
attivita'  sportive  agonistiche,  di  cui  all'Art.  9  della  legge
regionale  9 luglio  2003,  n.  35 (Tutela sanitaria dello sport), e'
nominata con decreto del Presidente della giunta regionale.
    2.  La  commissione dura in carica cinque anni ed e' composta dai
soggetti  individuati  dall'Art. 9, comma 1, della legge regionale n.
35/2003.
    3.   L'assenza   non  giustificata  per  tre  sedute,  anche  non
successive, comporta la decadenza dalla nomina.
    4.  La  commissione  ha  sede presso una azienda unita' sanitaria
locale individuata con deliberazione della giunta regionale.