Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 10 febbraio 2004) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), come sostituito dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 62 (Modifiche degli articoli 9 e 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 «Tutela sanitaria dello sport»), che al comma 3 prevede che le modalita' di funzionamento della commissione regionale d'appello e le procedure per l'appello siano determinate con regolamento di attuazione della legge regionale n. 35/2003 e successive modificazioni; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 21 gennaio 2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione di cui al testo vigente dell'Art. 9, comma 3, della legge regionale n. 35/2003; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Nomina e durata in carica della commissione regionale d'appello 1. La commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneita' specifica alla pratica di attivita' sportive agonistiche, di cui all'Art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), e' nominata con decreto del Presidente della giunta regionale. 2. La commissione dura in carica cinque anni ed e' composta dai soggetti individuati dall'Art. 9, comma 1, della legge regionale n. 35/2003. 3. L'assenza non giustificata per tre sedute, anche non successive, comporta la decadenza dalla nomina. 4. La commissione ha sede presso una azienda unita' sanitaria locale individuata con deliberazione della giunta regionale.