(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
         Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo 2002)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 3770 del
29 ottobre 2001.
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    2.  Nel  testo  in  lingua  tedesca  il  comma 2 dell'Art. 39 del
decreto del Presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e' cosi'
sostituito:
      «2.  Beim  Verhandlungsverfahren  nach Artilcel 31 Absatz 1 des
Gesetzes  verhandelt der Auftraggeber mit mindestens zehn Unternehmen
seiner  Wahl,  unbeschadet  der  Bestimmung  nach Artikel 31 Absatz 1
Buchstabe a) des Gesetzes».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 13 febbraio 2002
                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte  dei conti il 19 febbraio 2002 registro n. 1,
foglio n. 4