(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3770 del 29 ottobre 2001. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 2. Nel testo in lingua tedesca il comma 2 dell'Art. 39 del decreto del Presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e' cosi' sostituito: «2. Beim Verhandlungsverfahren nach Artilcel 31 Absatz 1 des Gesetzes verhandelt der Auftraggeber mit mindestens zehn Unternehmen seiner Wahl, unbeschadet der Bestimmung nach Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 febbraio 2002 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2002 registro n. 1, foglio n. 4