(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 7 maggio 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale 4 marzo 2002, n. 554. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Materie nelle quali il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale 1. I provvedimenti che il direttore generale e' tenuto a sottoporre al Consiglio dei sanitari per il parere obbligatorio, fatta salva la facolta', prevista dall'Art. 19, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, del direttore generale di chiedere parere anche su altri argomenti, sono i seguenti: a) l'atto aziendale dell'azienda sanitaria previsto dall'Art. 5, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»; b) il piano generale triennale dell'azienda sanitaria; c) il programma operativo annuale dell'azienda sanitaria; d) provvedimenti di apertura di nuovi reparti di degenza e servizi; e) provvedimenti che comportano fondamentali modifiche in materia di servizi di reperibiita' e notturni; f) provvedimenti che comportano rilevanti modifiche degli attuali orari di apertura di ambulatori e servizi. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 20 marzo 2002 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti in data 18 aprile 2002 registro n. 1, foglio n. 7