(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 7 maggio 2002)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la deliberazione della giunta provinciale 4 marzo 2002, n.
554.
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Materie nelle quali il consiglio dei sanitari
         fornisce parere obbligatorio al direttore generale
    1.  I  provvedimenti  che  il  direttore  generale  e'  tenuto  a
sottoporre  al  Consiglio  dei  sanitari  per il parere obbligatorio,
fatta  salva la facolta', prevista dall'Art. 19, comma 4, della legge
provinciale  5 marzo  2001,  n. 7, del direttore generale di chiedere
parere anche su altri argomenti, sono i seguenti:
      a) l'atto  aziendale  dell'azienda sanitaria previsto dall'Art.
5,  comma  1,  della  legge  provinciale  5 marzo 2001, n. 7, recante
«Riordinamento del servizio sanitario provinciale»;
      b) il piano generale triennale dell'azienda sanitaria;
      c) il programma operativo annuale dell'azienda sanitaria;
      d) provvedimenti  di  apertura  di  nuovi  reparti di degenza e
servizi;
      e) provvedimenti   che  comportano  fondamentali  modifiche  in
materia di servizi di reperibiita' e notturni;
      f) provvedimenti   che  comportano  rilevanti  modifiche  degli
attuali orari di apertura di ambulatori e servizi.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 20 marzo 2002
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti in data 18 aprile 2002 registro n. 1,
foglio n. 7