(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 14 ottobre 2003) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 4 (Obblighi dei comuni; delimitazione del servizio di raccolta relativo ai rifiuti urbani). - 1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), avviati al recupero o allo smaltimento competono ai comuni in regime di privativa, i quali sono tenuti a provvedervi predisponendo i relativi servizi. Tali servizi possono anche essere effettuati da consorzi di comuni o dalle comunita' comprensoriali. 2. I servizi di cui al comma 1 sono estesi a tutto il territorio comunale o a quello interessato dal consorzio o dal comprensorio, fatta eccezione per quelle zone con popolazione non agglomerata, individuate secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. In queste zone i servizi medesimi possono essere accordati ai singoli privati. 3. La disposizione di cui al comma 2 puo' essere applicata anche ai comuni o loro consorzi che non dispongono di un nucleo rilevante di popolazione agglomerata.».