(Pubblicata  nel  suppl.  n.  1 al Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 41 del 14 ottobre 2003)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  4  della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art.  4  (Obblighi  dei  comuni;  delimitazione  del servizio di
raccolta relativo ai rifiuti urbani). - 1. La raccolta e il trasporto
dei rifiuti urbani di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), avviati al
recupero  o  allo  smaltimento  competono  ai  comuni  in  regime  di
privativa, i quali sono tenuti a provvedervi predisponendo i relativi
servizi.  Tali servizi possono anche essere effettuati da consorzi di
comuni o dalle comunita' comprensoriali.
    2.  I servizi di cui al comma 1 sono estesi a tutto il territorio
comunale  o  a  quello  interessato dal consorzio o dal comprensorio,
fatta  eccezione  per  quelle  zone  con popolazione non agglomerata,
individuate   secondo   criteri  da  stabilirsi  nel  regolamento  di
esecuzione.   In  queste  zone  i  servizi  medesimi  possono  essere
accordati ai singoli privati.
    3.  La disposizione di cui al comma 2 puo' essere applicata anche
ai  comuni  o loro consorzi che non dispongono di un nucleo rilevante
di popolazione agglomerata.».