(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 45 dell'11 novembre 2003)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visti  gli  articoli 53 e 54, comma 1, numero 2), del decreto del
Presidente   della   Repubblica   31 agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
    Visto  l'Art.  22  della  legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5,
concernente  «disposizioni  per  la  formazione dell'assestamento del
bilancio  annuale  2003  e  pluriennale  2003-2005,  nonche'  per  il
bilancio   annuale  2004  e  pluriennale  2004-2006  della  provincia
autonoma di Trento (legge finanziaria)», relativo a «disposizioni per
l'attivazione di un centro di protonterapia medica»;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2252 del
12 settembre  2003,  che ha per oggetto: approvazione dello schema di
regolamento  recante:  «Regolamento  in attuazione dell'Art. 22 della
legge  provinciale  1°  agosto  2003, n. 5, concernente l'istituzione
dell'agenzia  provinciale  per  la  progettazione, la realizzazione e
l'attivazione di un centro di protonterapia medica»;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'organizzazione ed il
funzionamento  dell'agenzia provinciale per la protonterapia (ATreP),
di  seguito  denominata  agenzia,  ai  sensi dell'Art. 22 della legge
provinciale i agosto 2003, n. 5, di seguito denominata legge.