(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 novembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto l'Art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente «disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonche' per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)», relativo a «disposizioni per l'attivazione di un centro di protonterapia medica»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2252 del 12 settembre 2003, che ha per oggetto: approvazione dello schema di regolamento recante: «Regolamento in attuazione dell'Art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia provinciale per la protonterapia (ATreP), di seguito denominata agenzia, ai sensi dell'Art. 22 della legge provinciale i agosto 2003, n. 5, di seguito denominata legge.