(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 novembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2330 di data 19 settembre 2003, recante «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, concernente «Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita' della ricettivita' turistica»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita' della ricettivita' turistica). 2. La legge provinciale n. 7 del 2002 nel proseguo del presente regolamento e' denominata «legge provinciale».