(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 45 dell'11 novembre 2003)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53  e  54,  comma  1,  punto  1,  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica   31 agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2330 di data
19 settembre   2003,   recante   «Approvazione   del  regolamento  di
esecuzione  della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, concernente
«Disciplina   degli   esercizi  alberghieri  ed  extra-alberghieri  e
promozione della qualita' della ricettivita' turistica»;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della
legge  provinciale  15 maggio  2002,  n. 7 (disciplina degli esercizi
alberghieri  ed  extra-alberghieri  e promozione della qualita' della
ricettivita' turistica).
    2.  La  legge provinciale n. 7 del 2002 nel proseguo del presente
regolamento e' denominata «legge provinciale».