(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 23 dicembre 2003)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visti  gli  articoli  53  e  54  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
    Visto l'Art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
    Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 3032 di data
28 novembre   2003,  recante  «Ulteriori  modifiche  al  decreto  del
presidente  della  giunta  provinciale  5 giugno  2000,  n. 9-27/Leg.
(Regolamento  concernente modalita' e termini di rendicontazione e di
verifica  delle  attivita',  degli  interventi  e delle opere nonche'
degli acquisti agevolati dalla provincia, ai sensi dell'Art. 20 della
legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23);
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. All'Art. 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale
5 giugno  2000,  n.  9-27/Leg.  (regolamento  concernente modalita' e
termini  di  rendicontazione  e  di  verifica  delle attivita', degli
interventi  e  delle  opere  nonche'  degli  acquisti agevolati dalla
provincia,  ai sensi dell'Art. 20 della legge provinciale 30 novembre
1992,   n.   23)   e  successive  modifiche,  di  seguito  denominato
regolamento, nel comma 1, lettera d), all'Art. 6 del regolamento, nel
comma  2,  all'Art.  7  del  regolamento, nel comma 1, lettera c), le
parole  «dichiarazione giurata» sono sostituite dalle parole «perizia
asseverata».