(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 23 dicembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'Art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3032 di data 28 novembre 2003, recante «Ulteriori modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. (Regolamento concernente modalita' e termini di rendicontazione e di verifica delle attivita', degli interventi e delle opere nonche' degli acquisti agevolati dalla provincia, ai sensi dell'Art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'Art. 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. (regolamento concernente modalita' e termini di rendicontazione e di verifica delle attivita', degli interventi e delle opere nonche' degli acquisti agevolati dalla provincia, ai sensi dell'Art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) e successive modifiche, di seguito denominato regolamento, nel comma 1, lettera d), all'Art. 6 del regolamento, nel comma 2, all'Art. 7 del regolamento, nel comma 1, lettera c), le parole «dichiarazione giurata» sono sostituite dalle parole «perizia asseverata».