(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 30 dicembre 2003)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  l'Art.  53  e  54,  comma  1,  punto  1,  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670  recante:
«Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
    Visto  l'Art.  54  della  legge  provinciale  3 aprile 1997, n. 7
«Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di
Trento»;
    Vista  la deliberazione della giunta provinciale 23 ottobre 2003,
n.   2796,   con   la  quale  la  giunta  provinciale  ha  provveduto
all'approvazione  del  regolamento  concernente  la  definizione  dei
comparti  di  contrattazione  di  cui  al  citato Art. 54 della legge
provinciale n. 7 del 1997;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Determinazione dei comparti di contrattazione
    1.  Il  personale  di  cui  all'Art. 1 della legge provinciale n.
7/1997   e'  raggruppato  nei  seguenti  comparti  di  contrattazione
collettiva:
      a) comparto autonomie locali;
      b) compatto scuola;
      c) compatto sanita';
      d) compatto ricerca.