(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 30 dicembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto l'Art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 «Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento»; Vista la deliberazione della giunta provinciale 23 ottobre 2003, n. 2796, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione di cui al citato Art. 54 della legge provinciale n. 7 del 1997; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Determinazione dei comparti di contrattazione 1. Il personale di cui all'Art. 1 della legge provinciale n. 7/1997 e' raggruppato nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: a) comparto autonomie locali; b) compatto scuola; c) compatto sanita'; d) compatto ricerca.