(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 8 del 19 febbraio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
                   attivita' dei servizi sociali).

    1.  Alla  legge  regionale  11  luglio  1997, n. 31 (Norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma  1  dell'Art.  1,  dopo le parole: «la Regione» e'
aggiunto  il  seguente  periodo: «, riconoscendo la piena parita' dei
diritti  e dei doveri tra soggetti erogatori a contratto a carica del
servizio sanitario regionale, »;
      b) dopo il comma 7 dell'Art. 2 sono inseriti i seguenti:
      «7-bis.   La  direzione  generale  sanita',  in  situazioni  di
particolare  rilevanza  ed  impatto  sul sistema sanitario regionale,
puo'   procedere  ad  effettuare  le  attivita'  di  controllo  sulle
strutture   e   sulle  attivita'  di  cui  ai  comma  7,  avvalendosi
direttamente  del  personale  e delle risorse delle aziende sanitarie
regionali.
      7-ter.  L'attivazione del controllo eccezionale di cui al comma
7-bis,  nonche'  gli  esiti  di tale attivita', sono comunicati dalla
direzione  generale  sanita'  ai  direttori  delle  aziende sanitarie
interessate,  anche  ai  fini  dell'assunzione  dei  provvedimenti di
rispettiva competenza.»;
      c) i commi 1 e 2 dell'Art. 3 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Le aziende ospedaliere definite di rilievo nazionale e gia'
costituite  alla  data  del 1° gennaio 1998 conservano la loro natura
giuridica.  Conservano  altresi'  la loro natura giuridica di aziende
ospedaliere  di  interesse regionale quelle gia' costituite alla data
del 31 dicembre 2003.
    2.   Il   Consiglio   regionale  puo'  costituire,  modificare  o
estinguere  aziende  ospedaliere  di  interesse  regionale sulla base
della sussistenza o meno dei seguenti requisiti:
      a) organizzazione dipartimentale;
      b) adozione  dei sistemi di contabilita' economico patrimoniale
dei  centri  di  costo  secondo  le  modalita' stabilite dalla giunta
regionale;
      c) disponibilita'   del   patrimonio  adeguato  allo  scopo  di
svolgere le attivita' istituzionali;
      d) dopo il comma 2, dell'Art. 3 e' inserito il seguente:
      «2-bis.  Ai fini di cui al comma 2, si tiene conto dei seguenti
criteri:
      a) indici  di  funzionalita' del singolo presidio o dei diversi
presidi   dell'azienda   ospedaliera   in   termini   quantitativi  e
qualitativi;
      b) indici   di  attrazione  e  dispersione  per  territorio  di
riferimento, con attenzione ai processi di qualita' avanzata;
      c) collocazione  geografica  del  presidio  e  della  struttura
sanitaria con riferimento a ottimali criteri di accesso dell'utenza;
      d) valore   aggiunto   per   la   riqualificazione  della  rete
ospedaliera.»;
      e) dopo l'Art. 3 e' inserito il seguente:
      «Art.  3-bis  (Trasferimenti). - 1. Il consiglio regionale puo'
trasferire  agli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di  diritto  pubblico risultanti dalle trasformazioni di cui all'Art.
42  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3 (disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione), le proprie aziende ospedaliere,
in tutto o in parte.
    2.  Ai  trasferimenti  si  applicano l'Art. 3, commi 1 e 2, della
presente legge e l'Art. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria
a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).»;
      f) i commi 1 e 2 dell'Art. 5 sono sostituiti dai seguenti:
      «1.  Nel  rispetto  dei  propri fini istituzionali, nonche' dei
principi   fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione  vigente,  la
Regione,  acquisito  il  parere  dei rettori delle universita', sulla
base  di  linee  guida  regionali, stipula appositi protocolli con le
singole universita' con sede sul territorio regionale;
      2.   I  protocolli  sono  definiti  dalla  giunta  regionale  e
finalizzati  a  definire  l'apporto  delle  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  alle attivita' assistenziali, presso i soggetti pubblici e
privati  accreditati  del territorio regionale nel pieno rispetto dei
principi di programmazione sanitaria regionale e dei principi sanciti
nella carta dei diritti sanitari del cittadino, approvata con decreto
del  presidente  del  consiglio  dei  ministri 19 maggio 1995 (Schema
generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari).»;
      g) al  comma  3  dell'Art. 12 le parole «fino al raggiungimento
degli  indici  programmatori  definiti  dalla  normativa  nazionale e
regionale   ad   avvenuta  approvazione  del  piano  socio  sanitario
regionale»  sono  sostituite  dalle parole «nel rispetto degli indici
programmatori   definiti  dal  piano  socio  sanitario  regionale  in
coerenza con la normativa nazionale e regionale»;
      h) dopo il comma 5 dell'Art. 12 e' inserito il seguente:
      «5-bis.  La  giunta  regionale verifica annualmente, sulla base
dei  rapporti  instaurati ai sensi del comma 5, il mantenimento degli
indici programmatori di fabbisogno sanitario.».