(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 19 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali). 1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'Art. 1, dopo le parole: «la Regione» e' aggiunto il seguente periodo: «, riconoscendo la piena parita' dei diritti e dei doveri tra soggetti erogatori a contratto a carica del servizio sanitario regionale, »; b) dopo il comma 7 dell'Art. 2 sono inseriti i seguenti: «7-bis. La direzione generale sanita', in situazioni di particolare rilevanza ed impatto sul sistema sanitario regionale, puo' procedere ad effettuare le attivita' di controllo sulle strutture e sulle attivita' di cui ai comma 7, avvalendosi direttamente del personale e delle risorse delle aziende sanitarie regionali. 7-ter. L'attivazione del controllo eccezionale di cui al comma 7-bis, nonche' gli esiti di tale attivita', sono comunicati dalla direzione generale sanita' ai direttori delle aziende sanitarie interessate, anche ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza.»; c) i commi 1 e 2 dell'Art. 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le aziende ospedaliere definite di rilievo nazionale e gia' costituite alla data del 1° gennaio 1998 conservano la loro natura giuridica. Conservano altresi' la loro natura giuridica di aziende ospedaliere di interesse regionale quelle gia' costituite alla data del 31 dicembre 2003. 2. Il Consiglio regionale puo' costituire, modificare o estinguere aziende ospedaliere di interesse regionale sulla base della sussistenza o meno dei seguenti requisiti: a) organizzazione dipartimentale; b) adozione dei sistemi di contabilita' economico patrimoniale dei centri di costo secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale; c) disponibilita' del patrimonio adeguato allo scopo di svolgere le attivita' istituzionali; d) dopo il comma 2, dell'Art. 3 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini di cui al comma 2, si tiene conto dei seguenti criteri: a) indici di funzionalita' del singolo presidio o dei diversi presidi dell'azienda ospedaliera in termini quantitativi e qualitativi; b) indici di attrazione e dispersione per territorio di riferimento, con attenzione ai processi di qualita' avanzata; c) collocazione geografica del presidio e della struttura sanitaria con riferimento a ottimali criteri di accesso dell'utenza; d) valore aggiunto per la riqualificazione della rete ospedaliera.»; e) dopo l'Art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Trasferimenti). - 1. Il consiglio regionale puo' trasferire agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico risultanti dalle trasformazioni di cui all'Art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), le proprie aziende ospedaliere, in tutto o in parte. 2. Ai trasferimenti si applicano l'Art. 3, commi 1 e 2, della presente legge e l'Art. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).»; f) i commi 1 e 2 dell'Art. 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali, nonche' dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione vigente, la Regione, acquisito il parere dei rettori delle universita', sulla base di linee guida regionali, stipula appositi protocolli con le singole universita' con sede sul territorio regionale; 2. I protocolli sono definiti dalla giunta regionale e finalizzati a definire l'apporto delle facolta' di medicina e chirurgia alle attivita' assistenziali, presso i soggetti pubblici e privati accreditati del territorio regionale nel pieno rispetto dei principi di programmazione sanitaria regionale e dei principi sanciti nella carta dei diritti sanitari del cittadino, approvata con decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari).»; g) al comma 3 dell'Art. 12 le parole «fino al raggiungimento degli indici programmatori definiti dalla normativa nazionale e regionale ad avvenuta approvazione del piano socio sanitario regionale» sono sostituite dalle parole «nel rispetto degli indici programmatori definiti dal piano socio sanitario regionale in coerenza con la normativa nazionale e regionale»; h) dopo il comma 5 dell'Art. 12 e' inserito il seguente: «5-bis. La giunta regionale verifica annualmente, sulla base dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5, il mantenimento degli indici programmatori di fabbisogno sanitario.».