(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza 1. La presente legge stabilisce le finalita' della programmazione regionale in materia, sanitaria e ne dichiara i principi e i criteri; disciplina le modalita' del concorso degli enti locali e la partecipazione delle formazioni sociali; individua strumenti e modalita' per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti di programmazione. 2. La Regione Calabria riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettivita' e la garantisce attraverso il servizio sanitario regionale, nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana. 3. Il servizio sanitario regionale, assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi fondamentali del decreto legislativo di riordino 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano regionale per la salute, nel rispetto dei principi del piano sanitario nazionale, dei bisogni di salute delle popolazioni, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse. 4. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta - individuate dal piano sanitario nazionale e di quello regionale per la salute e comprendono: a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; b) l'assistenza distrettuale; c) l'assistenza ospedaliera. 5. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente avviene attraverso le strutture pubbliche e private accreditate; le modalita' dell'accesso dell'utente ai presidi delle istituzioni sanitarie private accreditate sono disciplinate, nel rispetto' della libera scelta del cittadino, nell'ambito delle disposizioni normative vigenti, dal piano regionale per la salute.