(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della
              Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Tutela   del   diritto   alla   salute,  programmazione  sanitaria  e
     definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza

    1. La presente legge stabilisce le finalita' della programmazione
regionale in materia, sanitaria e ne dichiara i principi e i criteri;
disciplina   le  modalita'  del  concorso  degli  enti  locali  e  la
partecipazione   delle  formazioni  sociali;  individua  strumenti  e
modalita'  per  l'attuazione,  la  verifica e l'implementazione degli
atti di programmazione.
    2.  La  Regione  Calabria  riconosce  la tutela della salute come
diritto  fondamentale dell'individuo ed interesse della collettivita'
e  la  garantisce  attraverso  il  servizio  sanitario regionale, nel
rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana.
    3.  Il servizio sanitario regionale, assicura, attraverso risorse
pubbliche  e  in  coerenza  con  i  principi fondamentali del decreto
legislativo  di  riordino  30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  i  livelli essenziali e uniformi di
assistenza  definiti  dal piano regionale per la salute, nel rispetto
dei  principi  del  piano  sanitario nazionale, dei bisogni di salute
delle  popolazioni,  dell'equita'  nell'accesso all'assistenza, della
qualita'  delle  cure  e  della  loro  appropriatezza  riguardo  alle
specifiche  esigenze,  nonche'  dell'economicita'  nell'impiego delle
risorse.
    4. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di
assistenza,  i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta
- individuate dal piano sanitario nazionale e di quello regionale per
la salute e comprendono:
      a) l'assistenza  sanitaria  collettiva in ambiente di vita e di
lavoro;
      b) l'assistenza distrettuale;
      c) l'assistenza ospedaliera.
    5.  L'erogazione  delle  prestazioni  di  cui al comma precedente
avviene  attraverso  le strutture pubbliche e private accreditate; le
modalita'  dell'accesso  dell'utente  ai  presidi  delle  istituzioni
sanitarie  private accreditate sono disciplinate, nel rispetto' della
libera scelta del cittadino, nell'ambito delle disposizioni normative
vigenti, dal piano regionale per la salute.