(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 25 febbraio 2004) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 2-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche' norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come introdotto dall'Art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), recante disposizioni per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle Province; Visto l'Art. 2-ter della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'Art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, e, in particolare, il comma 1, lettera a), ai sensi del quale, nelle materie di cui all'Art. 2-bis, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza; Visto il «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 dell'11 febbraio 2004, di seguito denominato Regolamento; Ravvisata l'opportunita' di provvedere alla integrazione del predetto Regolamento, in particolare nella parte in cui disciplina le procedure per il rilascio delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri non comunitari, per meglio specificare le modalita' di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 347 del 20 febbraio 2004; Decreta: E' approvato il regolamento di modifica al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 febbraio 2004 ILLY