(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 25 febbraio 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e relativo Regolamento di applicazione approvato con Regio decreto n. 1700 del 12 ottobre 1933, e successive modificazioni, recanti disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 «Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali» che, tra l'altro, istituisce il servizio fitosanitario nazionale e ne individua le relative competenze; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001 che rende obbligatoria la lotta contro il crisomelide diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte); Preso atto che gli Osservatori per le malattie delle piante (OMP) - dal 2002 in provincia di Pordenone e dal 2003 in quelle di Udine e Gorizia - hanno ripetutamente individuato isolate popolazioni di diabrotica del mais nel territorio regionale; Visti i decreti n. 3719 del 30 settembre 2003 del direttore sostituto dell'OMP di Pordenone, n. 1297 del 30 settembre 2003, del direttore dell'OMP di Gorizia e n. 1776 del 30 settembre 2003 del direttore dell'OMP di Udine, con i quali, a seguito di detti rinvenimenti, sono state regolamentate aree rispettivamente definite «di focolaio» e «di sicurezza», con la previsione di azioni obbligatorie a carico di conduttori di terreni agricoli; Vista la delibera della giunta regionale del 24 novembre 2003, n. 3701 con la quale e' stato disposto il riordino del sistema organizzativo della Regione, con attribuzione delle competenze gia' degli OMP al neocostituito Servizio fitosanitario regionale (SFR), che opera anche mediante le proprie sedi periferiche; Atteso che, a termini della medesima deliberazione, il SFR realizza programmi di intervento diretto ed attua programmi strutturali e di prevenzione nel settore fitopatologico, nonche' corrisponde gli eventuali indennizzi economici da questi previsti; Valutata tecnicamente possibile la realizzazione di una operazione di contenimento delle popolazioni di diabrotica del mais riscontrate in Regione; Considerato che al fine di ridurre le possibilita' di proliferazione e diffusione del crisomelide, e' opportuno incentivare l'adozione delle misure profilattiche di cui sopra anche nei terreni prossimi a quelli sottoposti ad obblighi di lotta; Considerata la necessita' di sostenere le aziende agricole situate all'interno delle zone regolamentate che, anche in una fase iniziale dell'infestazione subiscono danni economici a causa, tra l'altro, dell'obbligo di intervenire con insetticidi sulle superfici coltivate a mais, nonche' per la impossibilita' di rispettare i programmi aziendali di produzione, ed in particolare modo per l'impossibilita' di procedere al ristoppio del mais; Ritenuto di adottare un programma di sostegno alle operazioni di eradicazione della diabrotica del mais dal territorio regionale che preveda misure economiche in favore dei conduttori dei terreni sottoposti a vincolo dalle norme di lotta obbligatoria, nonche' di quelli che per libera adesione attuano le misure previste; Preso atto che la coltivazione del mais costituisce la base essenziale dell'attivita' della massima parte delle aziende agricole della pianura friulana e che la coltivazione maidicola risulta insostituibile in quelle ad indirizzo cerealicolo-zootecnico; Preso atto che la redditivita' del mais in coltivazione principale, nella specifica situazione agronomica delle zone regolamentate, risulta essere nettamente superiore a quella delle altre possibili colture erbacee alternative, e cio' sia nel caso di utilizzo del mais per l'ottenimento di granella sia per trinciato integrale da insilare; Ritenuto pertanto, alla luce dei conti economici costi/ricavi della coltura del mais e delle possibili colture alternative desumibili dai dati contabili della Rete di informazione contabile agricola (RICA) editi dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), di quantificare la perdita di reddito a carico dei coltivatori di mais e per non far succedere il mais a se stesso optando per altre colture meno remunerative, in euro 300/ettaro ed il costo di un trattamento insetticida al mais comprensivo dell'acquisto del prodotto e dell'operazione di distribuzione a noleggio o a servizio per conto terzi in euro 75/ettaro; Tenuto conto che a termini dell'art. 16 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sussiste l'obbligo di intervenire con azioni di eradicazione e contenimento dei patogeni in caso di presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo di quarantena; Considerato che le operazioni di eradicazione della diabrotica del mais, rientrano tra le fattispecie previste dal fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie in agricoltura, istituito con legge regionale 13 agosto 2002, n. 22; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo espressi con DOC n. 2000/C28/02 ed in particolare il punto 11.4; Vista la decisione C (2003) 3804 del 10 ottobre 2003 con la quale la Commissione europea, a seguito della notifica avanzata ai sensi dell'Art. 88, paragrafo 3, del trattato CEE, non esprime obiezioni alle misure di aiuto di stato costituite da detto programma regionale e relativi interventi finanziari; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1083 del 17 aprile 2003, con la quale e' stato approvato in via preliminare il Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 131 del 23 gennaio 2004 con la quale detto regolamento, adeguato nei suoi contenuti alla mutata situazione organizzativa, e' stato approvato in via definitiva; Visto l'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 27 gennaio 2004 ILLY