(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 8 del 25 febbraio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge 18 giugno 1931, n. 987 e relativo Regolamento di
applicazione approvato con Regio decreto n. 1700 del 12 ottobre 1933,
e  successive modificazioni, recanti disposizioni per la difesa delle
piante  coltivate  e  dei  prodotti  agrari dalle cause nemiche e sui
relativi servizi;
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 «Attuazione
della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione  negli  Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e
ai  prodotti  vegetali»  che,  tra  l'altro,  istituisce  il servizio
fitosanitario nazionale e ne individua le relative competenze;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  del 21 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
239  del  13 ottobre  2001  che rende obbligatoria la lotta contro il
crisomelide  diabrotica  del  mais  (Diabrotica  virgifera  virgifera
LeConte);
    Preso atto che gli Osservatori per le malattie delle piante (OMP)
-  dal 2002 in provincia di Pordenone e dal 2003 in quelle di Udine e
Gorizia  -  hanno  ripetutamente  individuato  isolate popolazioni di
diabrotica del mais nel territorio regionale;
    Visti  i  decreti  n.  3719  del  30 settembre 2003 del direttore
sostituto  dell'OMP  di Pordenone, n. 1297 del 30 settembre 2003, del
direttore  dell'OMP  di  Gorizia  e n. 1776 del 30 settembre 2003 del
direttore  dell'OMP  di  Udine,  con  i  quali,  a  seguito  di detti
rinvenimenti,  sono state regolamentate aree rispettivamente definite
«di   focolaio»  e  «di  sicurezza»,  con  la  previsione  di  azioni
obbligatorie a carico di conduttori di terreni agricoli;
    Vista la delibera della giunta regionale del 24 novembre 2003, n.
3701  con  la  quale  e'  stato  disposto  il  riordino  del  sistema
organizzativo  della  Regione, con attribuzione delle competenze gia'
degli  OMP  al  neocostituito Servizio fitosanitario regionale (SFR),
che opera anche mediante le proprie sedi periferiche;
    Atteso  che,  a  termini  della  medesima  deliberazione,  il SFR
realizza   programmi   di   intervento  diretto  ed  attua  programmi
strutturali  e  di  prevenzione  nel  settore fitopatologico, nonche'
corrisponde gli eventuali indennizzi economici da questi previsti;
    Valutata   tecnicamente   possibile   la   realizzazione  di  una
operazione  di  contenimento delle popolazioni di diabrotica del mais
riscontrate in Regione;
    Considerato   che   al   fine   di  ridurre  le  possibilita'  di
proliferazione e diffusione del crisomelide, e' opportuno incentivare
l'adozione  delle misure profilattiche di cui sopra anche nei terreni
prossimi a quelli sottoposti ad obblighi di lotta;
    Considerata  la  necessita'  di  sostenere  le  aziende  agricole
situate  all'interno  delle zone regolamentate che, anche in una fase
iniziale  dell'infestazione  subiscono  danni  economici a causa, tra
l'altro,  dell'obbligo di intervenire con insetticidi sulle superfici
coltivate  a  mais,  nonche'  per  la  impossibilita' di rispettare i
programmi  aziendali  di  produzione,  ed  in  particolare  modo  per
l'impossibilita' di procedere al ristoppio del mais;
    Ritenuto  di adottare un programma di sostegno alle operazioni di
eradicazione  della  diabrotica del mais dal territorio regionale che
preveda  misure  economiche  in  favore  dei  conduttori  dei terreni
sottoposti  a  vincolo  dalle norme di lotta obbligatoria, nonche' di
quelli che per libera adesione attuano le misure previste;
    Preso  atto  che  la  coltivazione  del  mais costituisce la base
essenziale  dell'attivita' della massima parte delle aziende agricole
della  pianura  friulana  e  che  la  coltivazione  maidicola risulta
insostituibile in quelle ad indirizzo cerealicolo-zootecnico;
    Preso   atto   che  la  redditivita'  del  mais  in  coltivazione
principale,   nella   specifica   situazione  agronomica  delle  zone
regolamentate,  risulta  essere  nettamente  superiore a quella delle
altre  possibili  colture erbacee alternative, e cio' sia nel caso di
utilizzo  del  mais  per  l'ottenimento di granella sia per trinciato
integrale da insilare;
    Ritenuto  pertanto,  alla  luce  dei conti economici costi/ricavi
della   coltura  del  mais  e  delle  possibili  colture  alternative
desumibili  dai  dati  contabili della Rete di informazione contabile
agricola  (RICA)  editi  dall'Istituto  nazionale di economia agraria
(INEA),   di   quantificare  la  perdita  di  reddito  a  carico  dei
coltivatori  di  mais  e  per  non  far succedere il mais a se stesso
optando per altre colture meno remunerative, in euro 300/ettaro ed il
costo di un trattamento insetticida al mais comprensivo dell'acquisto
del  prodotto  e  dell'operazione  di  distribuzione  a  noleggio o a
servizio per conto terzi in euro 75/ettaro;
    Tenuto   conto   che  a  termini  dell'art.  16  della  direttiva
2000/29/CE  del  Consiglio, dell'8 maggio 2000, sussiste l'obbligo di
intervenire con azioni di eradicazione e contenimento dei patogeni in
caso  di  presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo
di quarantena;
    Considerato  che  le  operazioni di eradicazione della diabrotica
del  mais,  rientrano tra le fattispecie previste dal fondo regionale
per  la  gestione  delle  emergenze  relative  alle  epizoozie e alle
fitopatie  in  agricoltura,  istituito  con legge regionale 13 agosto
2002, n. 22;
    Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di stato nel
settore agricolo espressi con DOC n. 2000/C28/02 ed in particolare il
punto 11.4;
    Vista la decisione C (2003) 3804 del 10 ottobre 2003 con la quale
la  Commissione  europea,  a seguito della notifica avanzata ai sensi
dell'Art.  88,  paragrafo  3, del trattato CEE, non esprime obiezioni
alle misure di aiuto di stato costituite da detto programma regionale
e relativi interventi finanziari;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1083  del
17 aprile 2003, con la quale e' stato approvato in via preliminare il
Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per la concessione degli
aiuti  per  l'attuazione  del  programma  regionale  di  prevenzione,
controllo  ed  eradicazione  della  diabrotica  del  mais (Diabrotica
virgifera virgifera LeConte)»;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  131  del
23 gennaio  2004  con  la  quale detto regolamento, adeguato nei suoi
contenuti alla mutata situazione organizzativa, e' stato approvato in
via definitiva;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;

                              Decreta:

    E'  approvato  il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione  degli  aiuti per l'attuazione del programma regionale di
prevenzione,  controllo  ed  eradicazione  della  diabrotica del mais
(Diabrotica  virgifera  virgifera  LeConte)»,  nel  testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 27 gennaio 2004

                                ILLY