(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Registro speciale 1. In ogni azienda unita' sanitaria locale, di seguito denominata azienda USL, presso gli uffici competenti alla tenuta dell'anagrafe del cane, di cui all'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e' istituito un registro speciale al quale devono essere iscritti i cani appartenenti alle seguenti razze: pitbull, staffordshire terrier, staffordshire buli' terrier, bullniastiff, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro incroci. 2. Al registro di cui al comma 1 devono essere iscritti anche i cani che abbiano morso o commesso aggressioni nei confronti di persone tali da provocare lesioni e tali da richiedere intervento sanitario, medico o chirurgico. 3. Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al registro i cani che hanno commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessita' di difendere la proprieta' privata, ovvero dalla necessita' di difendere il proprietario o il detentore contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, nonche' quelli costretti in quanto vittime di una delle fattispecie previste dall'art. 727 del codice penale. Sono esclusi altresi' dall'obbligo i cani in dotazione alle forze dell'ordine. 4. 1 cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 devono comunque essere iscritti anche al registro di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 34/1997. 5. Il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, dove iscrivere l'animale al registro di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla nascita e, comunque entro quindici giorni dall'acquisizione del possesso o della detenzione. 6. Lo smarrimento o il furto degli animali di cui ai commi 1 e 2 devono essere denunciati entro quindici giorni all'autorita' giudiziaria e comunicati all'azienda U.S.L. dove registrato il cane. In caso di decesso la comunicazione deve essere presentata all'azienda U.S.L. dove e' registrato il cane e deve essere accompagnata da apposita certificazione. 7. Nel registro di cui al comma 1 sono riportati: a) i dati anagrafici del cane; b) i dati anagrafici del proprietario, possessore o detentore; c) l'eventuale indicazione dell'allevamento da cui proviene l'animale. 8. I proprietari o i detentori che fanno riprodurre le fattrici delle razze individuate al comma 1 hanno l'obbligo di registrare nell'apposita scheda dell'anagrafe canina della cagna, la data di nascita dei cuccioli, il loro numero ed il sesso. Nell'apposito spazio deve essere trascritto anche il numero di microchip che viene applicato ad ogni singolo cucciolo. 9. L'identificazione di ogni animale avviene mediante microchip da inserire sotto cute alla base dell'orecchio sotto la vigilanza dei servizi veterinari delle aziende USL, con oneri economici a carico del proprietario, possessore o detentore dell'animale.