(Pubblicata  nel  suppl. ord. n. 7 Bollettino ufficiale della Regione
                  Lazio n. 29 del 20 ottobre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Registro speciale

    1. In ogni azienda unita' sanitaria locale, di seguito denominata
azienda  USL,  presso gli uffici competenti alla tenuta dell'anagrafe
del  cane,  di cui all'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1997,
n.   34   (Tutela  degli  animali  di  affezione  e  prevenzione  del
randagismo)  e' istituito un registro speciale al quale devono essere
iscritti   i   cani   appartenenti   alle  seguenti  razze:  pitbull,
staffordshire  terrier,  staffordshire  buli'  terrier, bullniastiff,
dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro
incroci.
    2.  Al  registro di cui al comma 1 devono essere iscritti anche i
cani  che  abbiano  morso  o  commesso  aggressioni  nei confronti di
persone  tali  da  provocare  lesioni e tali da richiedere intervento
sanitario, medico o chirurgico.
    3.  Sono  esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al registro i cani
che  hanno  commesso  aggressioni  per  esservi stati costretti dalla
necessita'   di   difendere   la  proprieta'  privata,  ovvero  dalla
necessita'  di  difendere  il  proprietario  o il detentore contro il
pericolo  attuale di una offesa ingiusta, nonche' quelli costretti in
quanto  vittime  di  una delle fattispecie previste dall'art. 727 del
codice penale. Sono esclusi altresi' dall'obbligo i cani in dotazione
alle forze dell'ordine.
    4.  1  cani  appartenenti  alle  razze  di  cui al comma 1 devono
comunque  essere  iscritti anche al registro di cui all'Art. 12 della
legge regionale n. 34/1997.
    5.  Il  proprietario,  il  possessore  o il detentore a qualsiasi
titolo,  residente nel Lazio o ivi dimorante per un periodo superiore
a  novanta  giorni,  dove  iscrivere  l'animale al registro di cui al
comma  1  entro  sessanta  giorni  dalla  nascita  e,  comunque entro
quindici giorni dall'acquisizione del possesso o della detenzione.
    6.  Lo smarrimento o il furto degli animali di cui ai commi 1 e 2
devono   essere   denunciati   entro  quindici  giorni  all'autorita'
giudiziaria  e comunicati all'azienda U.S.L. dove registrato il cane.
In   caso   di   decesso  la  comunicazione  deve  essere  presentata
all'azienda   U.S.L.  dove  e'  registrato  il  cane  e  deve  essere
accompagnata da apposita certificazione.
    7. Nel registro di cui al comma 1 sono riportati:
      a) i dati anagrafici del cane;
      b) i dati anagrafici del proprietario, possessore o detentore;
      c) l'eventuale  indicazione  dell'allevamento  da  cui proviene
l'animale.
    8.  I  proprietari o i detentori che fanno riprodurre le fattrici
delle  razze  individuate  al  comma  1 hanno l'obbligo di registrare
nell'apposita  scheda  dell'anagrafe  canina  della cagna, la data di
nascita  dei  cuccioli,  il  loro  numero  ed il sesso. Nell'apposito
spazio  deve essere trascritto anche il numero di microchip che viene
applicato ad ogni singolo cucciolo.
    9.  L'identificazione  di ogni animale avviene mediante microchip
da inserire sotto cute alla base dell'orecchio sotto la vigilanza dei
servizi  veterinari  delle  aziende USL, con oneri economici a carico
del proprietario, possessore o detentore dell'animale.