(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30
                           dicembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                           P r o m u l g a

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Modifiche all'Art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8

    1.   L'Art.  4  della  legge  regionale  14 gennaio  1987,  n.  8
«Interventi  regionali  in  favore  dei  cittadini  ciechi»  e' cosi'
sostituito:
    «Art.  4  (Principi  per  la  formazione  dello statuto del nuovo
ente). - Lo statuto del nuovo ente deve comunque prevedere:
      a) gli obiettivi di cui al precedente Art. 2;
      b) un comitato di programmazione e sorveglianza, composto da:
        1)  due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni
di presidente, nominati dalla giunta regionale;
        2)  un  rappresentante  dell'amministrazione  provinciale  di
Roma;
        3) un rappresentante del comune di Roma;
        4)    un    rappresentante    dei    benefattori,   designato
dall'assemblea dei benefattori;
        5) tre rappresentanti dell'Unione italiana dei ciechi;
        6)  un rappresentante dell'Associazione nazionale privi della
vista ed ipovedenti;
      c) un  organo  di  amministrazione  monocratico,  il presidente
dell'ente, nominato dal presidente della giunta regionale, scelto tra
persone  che non abbiano compiti di vigilanza nei confronti dell'ente
stesso,  al quale siano attribuite oltre a funzioni di rappresentanza
istituzionale, l'adozione dello statuto d'intesa con il comitato, dei
regolamenti  dell'ente,  dei  bilanci  di  previsione, dei rendiconti
generali  e  dei  programmi  per  le attivita' didattiche, formative,
riabilitative e socio-assistenziali la nomina del direttore generale,
nonche'   poteri   di   direttiva   e   di   controllo  in  relazione
all'esecuzione  dei  programmi e alla gestione delle risorse da parte
dei  dirigenti.  Il  presidente  dell'ente  partecipa alle sedute del
comitato;
      d) un  collegio  dei revisori dei conti, composto da tre membri
nominati  dal  presidente  dell'ente,  uno  dei  quali  designato dal
presidente  della  giunta  regionale, scelti tra iscritti al registro
dei  revisori  contabili  previsto dal decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  88  (Attuazione  della  direttiva  n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili), al quale siano attribuite funzioni di controllo
sulla  gestione  contabile  e  finanziaria  e  sulla  conformita' del
bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.
    Nel   caso   di   mancata  designazione  del  rappresentante  dei
benefattori  di  cui  al  primo  comma  1,  lettera  b),  numero 4 il
presidente  della  giunta regionale nomina un proprio rappresentante.
Gli enti ed organizzazioni rappresentati nel comitato di cui al comma
1  lettera  b),  procedono  alle rispettive designazioni entro trenta
giorni  dalla richiesta. Il comitato determina, con la maggioranza di
almeno  i due terzi dei componenti, gli indirizzi e gli obiettivi dei
programmi  per  le  attivita  didattiche,  formative, riabilitative e
socio-assistenziali.  Il  comitato  ha funzioni di sorveglianza sulla
corrispondenza  agli  indirizzi  ed  obiettivi  degli  atti  adottati
dall'organo  di  amministrazione  e  di  attivazione  dei  poteri  di
vigilanza  e  sostitutivi  dell'amministrazione regionale nei casi di
gravi violazioni di legge e di statuto o di sostanziale inadempimento
alle previsioni programmatiche».