(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione per la giunta regionale all'esercizio provvisorio del bilancio 1. Ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione bilancio e contabilita' della Regione) la giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvata per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2004, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2004, con le disposizioni e le modalita' previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del consiglio regionale secondo gli stati di previsione e l'eventuali note di variazione. 2. La gestione in via provvisoria del bilancio e' consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo. 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.