(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  9  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

Autorizzazione  per la giunta regionale all'esercizio provvisorio del
                              bilancio

    1.  Ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001,
n.  25  (Norme  in  materia di programmazione bilancio e contabilita'
della  Regione)  la  giunta  regionale  e'  autorizzata ad esercitare
provvisoriamente,  fino  a  quando  non  sia  approvata  per  legge e
comunque  non  oltre  il  31 marzo 2004, la gestione del bilancio per
l'anno  finanziario 2004, con le disposizioni e le modalita' previste
nelle  proposte  di  legge  finanziaria  e  di bilancio all'esame del
consiglio  regionale  secondo  gli  stati di previsione e l'eventuali
note di variazione.
    2.  La  gestione  in  via  provvisoria del bilancio e' consentita
limitatamente  ad  un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da ciascun
capitolo.
    3.  La  limitazione  di  cui al comma 2 non sussiste per le spese
obbligatorie  di  cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese
concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura
non  sono  suscettibili  di  impegno  o  di  pagamento  frazionati in
dodicesimi.