(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
             Regione Veneto n. 120 del 23 dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                           P r o m u l g a
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Igiene e sanita' del personale addetto alla produzione
                 e vendita delle sostanze alimentari
    1.  Gli  accertamenti  sanitari  e  la  relativa  certificazione,
previsti  dall'Art.  14  della  legge  30 aprile 1962, n. 283 e dagli
articoli  37,  39  e  40  del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di produzione
e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure
di  autocontrollo,  formazione  e  informazione  salvo il caso in cui
l'interessato ne faccia esplicita richiesta.
    2.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, definisce:
      a) i   criteri   per   la   predisposizione   delle  misure  di
autocontrollo, formazione e informazione;
      b) le  modalita' di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione
delle misure di cui alla lettera a);
      c) i  criteri  per  la predisposizione del sistema di controllo
degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.