(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 120 del 23 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1. Igiene e sanita' del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari 1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'Art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione salvo il caso in cui l'interessato ne faccia esplicita richiesta. 2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce: a) i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione; b) le modalita' di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui alla lettera a); c) i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.