(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del
                           5 aprile 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il  comma  3 dell'Art. 46 della legge regionale 28 marzo 2002,
n. 3 e' sostituito dai seguenti commi:
    «3.  I  contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla
consegna  del  servizio al soggetto prescelto attraverso le procedure
concorsuali   previste   all'Art.   32  e,  comunque,  non  oltre  il
31 dicembre  2005.  E'  facolta'  dell'ente  affidante,  al  fine  di
conseguire obiettivi di sviluppo tecnico ed economico dei servizi, di
rinnovare,   d'intesa  con  i  soggetti  affidatari  dei  servizi,  i
contratti di servizio ponte in scadenza al 31 dicembre 2003 fino alla
data  del  31 dicembre  2005  rinegoziandone  i contenuti. In caso di
esito  negativo  della rinegoziazione, entro il termine perentorio di
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, si
applica quanto disposto al comma 2.
      4.  I contratti di servizio ponte devono attenersi ai contenuti
minimi   previsti  dall'Art.  30,  comma 8,  e  devono  prevedere  un
progressivo  incremento  del  rapporto tra ricavi da traffico e costi
operativi al netto dei costi di infrastruttura.
      5.  Le  politiche  tariffarie  e  le relative variazioni che si
introducono  entro  il  31 dicembre 2005 devono essere sottoposte per
l'espressione  del  parere  alla commissione consiliare permanente in
materia di trasporti».