(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 5 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'Art. 46 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e' sostituito dai seguenti commi: «3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla consegna del servizio al soggetto prescelto attraverso le procedure concorsuali previste all'Art. 32 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005. E' facolta' dell'ente affidante, al fine di conseguire obiettivi di sviluppo tecnico ed economico dei servizi, di rinnovare, d'intesa con i soggetti affidatari dei servizi, i contratti di servizio ponte in scadenza al 31 dicembre 2003 fino alla data del 31 dicembre 2005 rinegoziandone i contenuti. In caso di esito negativo della rinegoziazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto disposto al comma 2. 4. I contratti di servizio ponte devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall'Art. 30, comma 8, e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. 5. Le politiche tariffarie e le relative variazioni che si introducono entro il 31 dicembre 2005 devono essere sottoposte per l'espressione del parere alla commissione consiliare permanente in materia di trasporti».