(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2004) IL PRESIDENTE Visti i regolamenti, adottati in applicazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e del relativo complemento di programmazione, di seguito indicati: «Obiettivo 3 - 2000-2006: misura B1/Impr - Interventi diretti a favorire l'inserimento della neo imprenditoria dei gruppi svantaggiati» approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres., modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres. e, da ultimo, con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2003, n. 0416/Pres.; «Obiettivo 3 - 2000-2006: misura D3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialita' nel territorio regionale» approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres., modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres. e, da ultimo, con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2003, n. 0416/Pres.; «Obiettivo 3 - 2000-2006: misura E1/Impr - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo imprenditoria delle donne» approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres., modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres. e, da ultimo, con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2003, n. 0416/Pres.; Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e, in particolare, l'Art. 41, comma 1, lettera e), ai sensi del quale, al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'amministrazione regionale concede incentivi per favorire l'occupazione; Visto altresi' l'Art. 42, comma 4, della sopracitata legge regionale 12/2002, ai sensi del quale «le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'Art. 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo»; Considerato che i regolamenti sopraindicati non prevedono, nel testo attualmente in vigore, l'ammissibilita' a contributo delle spese sostenute dalle imprese artigiane nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'AIA.; Considerato che tale possibilita' e' venuta meno a seguito delle modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2003, apportate al testo previgente dei predetti regolamenti con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres., allegati 4, 5 e 7, punto 1), lettera b) di ciascuno; Atteso che la soppressione, operata con il predetto decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres., del secondo periodo del comma 1 dell'Art. 1 di ciascuno dei regolamenti in esame - ai sensi del quale «Per le imprese artigiane sono ammesse a contributo anche le spese sostenute per l'avvio dell'attivita' nei sei mesi antecedenti rispetto all'iscrizione nel relativo Albo, cosi' come previsto dall'Art. 3 della legge regionale n. 32/1991, come sostituito dall'Art. 4 della legge regionale n. 5/1995 ed interpretato autenticamente dall'Art. 7, comma 121 della legge regionale n. 4/2001» e' stata disposta per errore materiale; Atteso infatti, che, a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'Art. 4 della legge regionale n. 5/1995 operata dall'Art. 78, comma 2, lettera l), della citata legge regionale n. 12/2002, doveva essere soppresso unicamente il rinvio formale alla norma abrogata operato dall'Art. 1, comma 1, secondo periodo, di ciascuno dei regolamenti in esame; Considerato peraltro che la disposizione della norma abrogata e' stata comunque contestualmente ripresa dal nuovo Art. 42 della legge regionale n. 12/2002 e che pertanto non si e' verificata alcuna soluzione di continuita' nella vigenza dei contenuti della disposizione stessa; Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra ed anche in considerazione del carattere generale della legge regionale n. 12/2002, reintrodurre espressamente l'ammissibilita' a contributo delle spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione, Integrando i regolamenti in esame; Ritenuto inoltre, sulla base delle considerazioni sopra esposte ed al fine di garantire l'uniformita' di trattamento, di assegnare, alle imprese artigiane che abbiano presentato domanda, successivamente al 31 dicembre 2002 e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche soprarichiamate, con riferimento ai regolamenti di attuazione del fondo sociale europeo - obiettivo 3 2000-2006, misure B1/Impr., D3 ed E1/Impr, un nuovo termine di 30 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore delle modifiche sopra citate, ai fini della presentazione della documentazione riguardante le spese eventualmente sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A.; Visto il Regolamento recante «Modifiche ai regolamenti del fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo», predisposto dalla direzione regionale del lavoro, formazione, universita' e ricerca; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 312 del 12 febbraio 2004; Decreta: E' approvato il regolamento recante «Modifiche ai regolamenti del fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 febbraio 2004 ILLY