(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visti  i  regolamenti,  adottati  in  applicazione  del programma
operativo  regionale  dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 della
Regione  autonoma Friuli Venezia-Giulia e del relativo complemento di
programmazione, di seguito indicati:
    «Obiettivo  3  - 2000-2006: misura B1/Impr - Interventi diretti a
favorire   l'inserimento   della   neo   imprenditoria   dei   gruppi
svantaggiati»  approvato  con  decreto  del  Presidente della Regione
6 giugno 2001, n. 0217/Pres., modificato ed integrato con decreto del
Presidente  della  Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres. e, da ultimo,
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  21 novembre  2003,  n.
0416/Pres.;
    «Obiettivo  3  - 2000-2006: misura D3 - Sviluppo e consolidamento
dell'imprenditorialita'   nel  territorio  regionale»  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres.,
modificato  ed  integrato  con  decreto  del Presidente della Regione
13 gennaio 2003, n. 03/Pres. e, da ultimo, con decreto del Presidente
della Regione 21 novembre 2003, n. 0416/Pres.;
    «Obiettivo  3  - 2000-2006: misura E1/Impr - Interventi diretti a
favorire l'inserimento nella neo imprenditoria delle donne» approvato
con   decreto   del   Presidente  della  Regione  6 giugno  2001,  n.
0217/Pres.,  modificato ed integrato con decreto del Presidente della
Regione  13 gennaio  2003,  n. 03/Pres. e, da ultimo, con decreto del
Presidente della Regione 21 novembre 2003, n. 0416/Pres.;
    Vista  la  legge  regionale  22 aprile  2002,  n.  12 (Disciplina
organica  dell'artigianato)  e,  in  particolare, l'Art. 41, comma 1,
lettera e), ai sensi del quale, al fine di favorire lo sviluppo delle
imprese  artigiane, l'amministrazione regionale concede incentivi per
favorire l'occupazione;
    Visto  altresi'  l'Art.  42,  comma  4,  della  sopracitata legge
regionale 12/2002, ai sensi del quale «le imprese non ancora iscritte
all'A.I.A.  possono  beneficiare  degli incentivi di cui all'Art. 41,
per   le  spese  sostenute  nei  sei  mesi  antecedenti  l'iscrizione
all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la
presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere
in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo»;
    Considerato  che  i  regolamenti sopraindicati non prevedono, nel
testo  attualmente  in  vigore,  l'ammissibilita'  a contributo delle
spese  sostenute  dalle  imprese  artigiane  nei sei mesi antecedenti
l'iscrizione all'AIA.;
    Considerato  che tale possibilita' e' venuta meno a seguito delle
modifiche,   decorrenti  dal  1° gennaio  2003,  apportate  al  testo
previgente  dei predetti regolamenti con decreto del Presidente della
Regione  13 gennaio  2003,  n. 03/Pres., allegati 4, 5 e 7, punto 1),
lettera b) di ciascuno;
    Atteso  che  la soppressione, operata con il predetto decreto del
Presidente  della  Regione  13 gennaio 2003, n. 03/Pres., del secondo
periodo  del comma 1 dell'Art. 1 di ciascuno dei regolamenti in esame
-  ai  sensi  del  quale  «Per  le  imprese  artigiane sono ammesse a
contributo  anche  le  spese sostenute per l'avvio dell'attivita' nei
sei mesi antecedenti rispetto all'iscrizione nel relativo Albo, cosi'
come  previsto  dall'Art.  3  della  legge regionale n. 32/1991, come
sostituito   dall'Art.   4   della   legge  regionale  n.  5/1995  ed
interpretato  autenticamente  dall'Art.  7,  comma  121  della  legge
regionale n. 4/2001» e' stata disposta per errore materiale;
    Atteso  infatti,  che,  a  seguito  dell'intervenuta  abrogazione
dell'Art.  4  della  legge  regionale n. 5/1995 operata dall'Art. 78,
comma  2, lettera l), della citata legge regionale n. 12/2002, doveva
essere  soppresso  unicamente  il  rinvio formale alla norma abrogata
operato  dall'Art.  1,  comma  1,  secondo  periodo,  di ciascuno dei
regolamenti in esame;
    Considerato  peraltro che la disposizione della norma abrogata e'
stata  comunque contestualmente ripresa dal nuovo Art. 42 della legge
regionale  n.  12/2002  e  che  pertanto  non si e' verificata alcuna
soluzione   di   continuita'   nella   vigenza  dei  contenuti  della
disposizione stessa;
    Ritenuto  opportuno,  alla  luce  di  quanto  sopra  ed  anche in
considerazione  del  carattere  generale  della  legge  regionale  n.
12/2002,  reintrodurre  espressamente  l'ammissibilita'  a contributo
delle   spese   sostenute  nei  sei  mesi  antecedenti  l'iscrizione,
Integrando i regolamenti in esame;
    Ritenuto  inoltre,  sulla base delle considerazioni sopra esposte
ed  al  fine di garantire l'uniformita' di trattamento, di assegnare,
alle    imprese    artigiane    che   abbiano   presentato   domanda,
successivamente  al  31 dicembre  2002 e fino alla data di entrata in
vigore   delle   modifiche   soprarichiamate,   con   riferimento  ai
regolamenti  di  attuazione  del  fondo sociale europeo - obiettivo 3
2000-2006,  misure  B1/Impr.,  D3  ed E1/Impr, un nuovo termine di 30
giorni,  decorrenti  dall'entrata  in  vigore  delle  modifiche sopra
citate,  ai fini della presentazione della documentazione riguardante
le   spese   eventualmente   sostenute   nei   sei  mesi  antecedenti
l'iscrizione all'A.I.A.;
    Visto  il Regolamento recante «Modifiche ai regolamenti del fondo
sociale   europeo,   obiettivo  3,  2000-2006,  di  attuazione  degli
interventi  in  tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione
d'impresa  e  lavoro autonomo», predisposto dalla direzione regionale
del lavoro, formazione, universita' e ricerca;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 312 del
12 febbraio 2004;
                              Decreta:
    E' approvato il regolamento recante «Modifiche ai regolamenti del
fondo  sociale  europeo,  obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli
interventi  in  tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione
d'impresa   e  lavoro  autonomo»,  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 febbraio 2004
                                ILLY