(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista   la   legge   regionale  26 febbraio  2001,  n.  4  (legge
finanziaria  2001)  ed,  in  particolare,  l'Art.  8,  comma 52, come
integrato  dall'Art.  7, comma 41, della legge regionale 12 settembre
2001, n. 23 e modificato dall'Art. 6. comma 22, della legge regionale
13 agosto  2002,  n.  20, il quale prevede che le direzioni regionali
sono  autorizzate  a  sostenere,  per  le  proprie esigenze operative
correnti, spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio,
ivi  comprese  quelle  informatiche,  di libri, riviste pubblicazioni
anche  su  supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a
banche   dati  on-line,  nonche'  spese  per  la  partecipazione  del
personale  a  specifici  corsi, seminari, convegni e iniziative volte
alla formazione e all'aggiornamento professionale;
    Tenuto  conto  che,  ai  sensi  della  normativa  regionale sopra
citata,  dette  spese  possono  essere  disposte  tramite apertura di
credito  ad  un  dipendente  regionale  di  qualifica non inferiore a
quella  di  «consigliere»,  assegnato alla struttura regionale di cui
trattasi;
    Precisato   che   le   menzioni  alle  qualifiche  funzionali  di
consigliere  contenute  in leggi o regolamenti regionali si intendono
riferite  alla  categoria  D,  ai  sensi dell'Art. 18, comma 1, della
legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;
    Vista  la  legge  regionale  16 aprile  1999.  ti. 7, concernente
«Nuove  norme  in  materia  di bilancio e di contabilita' regionale e
modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;
    Vista  la  legge  regionale  20 marzo  2000. n. 7, recante «Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
dirjtto di accesso»;
    Visti  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, concernente
«Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita'   generale   dello  Stato»,  nonche'  il  regio  decreto
23 maggio  1924,  n.  827, recante «Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato»;
    Vista,  inoltre,  la  circolare  della  ragioneria  generale n. 5
datata  9 febbraio  2001,  con  la quale si forniscono indicazioni in
ordine  all'ambito  di  applicazione ed alla corretta interpretazione
della  normativa  regionale  innanzi  richiamata,  di cui all'Art. 8,
comma 52, della legge regionale n. 4/2001;
    Rilevato  che l'acquisizione in economia di beni o servizi per le
esigenze  operative  correnti  delle  direzioni regionali deve essere
disciplinata  da  regolamento, recante, in particolare, la previsione
delle  tipologie e dei limiti di spesa, delle fasi della procedura di
fornitura  in  economia, delle competenze, nonche' delle modalita' di
liquidazione,  pagamento  e  rendicontazione delle spese ad opera del
funzionario  delegato,  di  cui  all'Art.  8,  comma  52, della legge
regionale   n.   4/2001   sopra  citato  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    Richiamata  la deliberazione n. 3701 datata 24 novembre 2003, con
la    quale,   nell'approvare   un   primo   riordino   organizzativo
dell'amministrazione  regionale,  e'  stata  istituita  la  direzione
regionale  delle  attivita'  produttive,  provvedendo contestualmente
alla  soppressione  della  direzione  regionale dell'industria, della
direzione  regionale  dell'artigianato  e  della cooperazione e della
direzione regionale dei commercio, del turismo e del terziario;
    Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione
regionale delle attivita' produttive;
    Rilevato  che  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del presente
regolamento  saranno  abrogati  i  regolamenti  recanti la disciplina
dell'acquisto  dei  beni  o  servizi sopra richiamati per le esigenze
operative   correnti  delle  soppresse  direzioni  regionali  innanzi
indicate,  emanati  con decreto del Presidente della Regione 4 maggio
2001,  n.  0154/Pres., decreto del Presidente della Regione 24 maggio
2001,  n. 0198/Pres. e decreto del Presidente della Regione 20 aprile
2001, n. 0124/Pres.;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della la giunta regionale n. 386 del
20 febbraio 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento concernente disposizioni relative
all'acquisizione  di  beni  o  servizi  in  economia  per le esigenze
operative   correnti   della   Direzione  regionale  delle  attivita'
produttive  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia, ai sensi
dell'Art.  8,  comma  52,  della  legge  regionale  n.  4/2001 (legge
finanziaria  2001)  e successive modifiche e integrazioni», nel testo
allegato   al   presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale;
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 25 febbraio 2004
                                ILLY