(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'Art. 8, comma 52, come integrato dall'Art. 7, comma 41, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e modificato dall'Art. 6. comma 22, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, il quale prevede che le direzioni regionali sono autorizzate a sostenere, per le proprie esigenze operative correnti, spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, di libri, riviste pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, nonche' spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale; Tenuto conto che, ai sensi della normativa regionale sopra citata, dette spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di «consigliere», assegnato alla struttura regionale di cui trattasi; Precisato che le menzioni alle qualifiche funzionali di consigliere contenute in leggi o regolamenti regionali si intendono riferite alla categoria D, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20; Vista la legge regionale 16 aprile 1999. ti. 7, concernente «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000. n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di dirjtto di accesso»; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», nonche' il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato»; Vista, inoltre, la circolare della ragioneria generale n. 5 datata 9 febbraio 2001, con la quale si forniscono indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale innanzi richiamata, di cui all'Art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001; Rilevato che l'acquisizione in economia di beni o servizi per le esigenze operative correnti delle direzioni regionali deve essere disciplinata da regolamento, recante, in particolare, la previsione delle tipologie e dei limiti di spesa, delle fasi della procedura di fornitura in economia, delle competenze, nonche' delle modalita' di liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese ad opera del funzionario delegato, di cui all'Art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 sopra citato e successive modifiche ed integrazioni; Richiamata la deliberazione n. 3701 datata 24 novembre 2003, con la quale, nell'approvare un primo riordino organizzativo dell'amministrazione regionale, e' stata istituita la direzione regionale delle attivita' produttive, provvedendo contestualmente alla soppressione della direzione regionale dell'industria, della direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione e della direzione regionale dei commercio, del turismo e del terziario; Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione regionale delle attivita' produttive; Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogati i regolamenti recanti la disciplina dell'acquisto dei beni o servizi sopra richiamati per le esigenze operative correnti delle soppresse direzioni regionali innanzi indicate, emanati con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0154/Pres., decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2001, n. 0198/Pres. e decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2001, n. 0124/Pres.; Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale della Regione; Su conforme deliberazione della la giunta regionale n. 386 del 20 febbraio 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente disposizioni relative all'acquisizione di beni o servizi in economia per le esigenze operative correnti della Direzione regionale delle attivita' produttive della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001) e successive modifiche e integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 febbraio 2004 ILLY