(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                        41 del 25 marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
    1.   La   presente   legge  adegua  l'ordinamento  della  Regione
Emilia-Romagna  alla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda della Costituzione),
perseguendo  il  grado piu' elevato di valorizzazione delle autonomie
e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.
    2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:
      a) adeguare   l'ordinamento  della  Regione  alle  esigenze  di
adempimento delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito
europeo e internazionale;
      b) valorizzare  l'autonomia  degli enti locali, con particolare
riferimento  a  quella  normativa chiarendone i rapporti con le fonti
regionali;
      c) adeguare  la  disciplina  della conferenza Regione-autonomie
locali  alla  prospettiva  della  costituzione del consiglio previsto
dall'Art. 123, comma quarto della Costituzione;
      d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra
diverse  istituzioni  e  diverse  politiche,  al  fine  di offrire ai
cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
      e) attuare   i   principi   costituzionali  di  sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme
associative  tra  comuni,  tenendo  conto  delle  specificita'  delle
realta'  montane,  nonche'  considerando  le  peculiarita'  dell'Area
metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
      f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;
      g) superare   i   controlli   preventivi   di  legittimita'  ed
introdurre  forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso
tra Regione ed enti locali;
      h) favorire   la   semplificazione   e   l'accelerazione  delle
procedure,  l'innovazione e la trasparenza dell'attivita' normativa e
amministrativa,   anche   mediante   l'utilizzazione   di   strumenti
informatici;
      i) stabilire  nuovi  criteri  di  organizzazione  regionale con
particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
      l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Universita'
e  stabilire  criteri  per  la valutazione dei titoli universitari ai
fini delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.