(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 26 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e competenze della Regione 1. La presente legge disciplina le attivita' di controllo nel territorio, nonche' la produzione e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo alle imprese che hanno sede legale o sedi secondarie o centri d'attivita' comunque denominati in Lombardia. 2. La Regione individua, all'interno delle proprie strutture competenti in materia di agricoltura, le strutture che svolgono le funzioni del servizio fitosanitario regionale. 3. La Regione, attraverso tali strutture svolge i seguenti compiti: a) il controllo del territorio mediante la vigilanza nello stato fitosanitario delle colture agrarie, ornamentali, forestali e relativi prodotti e della vegetazione spontanea; b) i controlli e le certificazioni per l'importazione, l'esportazione e la circolazione comunitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali; c) la collaborazione con le strutture preposte ai controlli ed alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati; d) i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate all'esportazione verso Paesi terzi o alla commercializzazione in ambito comunitario ed il rilascio del nulla osta per il materiale sementiero proveniente da Paesi terzi; e) la registrazione di produttori, importatori e commercianti all'ingrosso di vegetali sottoposti a controlli fitosanitari e il rilascio agli stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante CE; f) l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive ed ornamentali, nonche' l'accreditamento ed il controllo dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identita' varietale; g) il rilascio delle autorizzazioni regionali al vivaismo; h) la diagnostica fitopatologica per l'individuazione degli agenti responsabili di malattie o di danni alle piante; i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e l'adozione, con deliberazione della giunta regionale, delle disposizioni tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali introdotte dalla normativa comunitaria; j) l'aggiornamento professionale degli ispettori fitosanitari, dei tecnici e delle imprese, nonche' la divulgazione del corretto impiego dei prodotti fitosanitari e delle tecniche di lotta biologica, guidata ed integrata; k) la predisposizione del piano triennale delle attivita' fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'Art. 3; l) l'adozione di misure ufficiali, quali l'imposizione di quarantene fitosanitarie, distruzioni o trattamenti antiparassitari di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di organismi pericolosi per l'agricoltura, con la possibilita' di eseguire direttamente, o a mezzo di soggetti terzi, opportunamente selezionati, interventi fitosanitari in via di urgenza o in sostituzione di soggetti inadempienti, ai quali sono addebitate le spese di tali interventi; m) la realizzazione di attivita' di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali previa corresponsione di tariffe che tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva n. 2000/29/CE del consiglio, dell'8 maggio 2000,. concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunita', come modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE del consiglio, del 28 novembre 2002; n) la realizzazione di attivita' di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti; o) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalle normative fitosanitarie comunitarie e nazionali. 4. La Regione, nell'attivita' di ricerca, sperimentazione ed indagine, puo' avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, della fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto frutticoltura - Scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria, tra i quali l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, universita', laboratori diagnostici ed istituti di ricerca.