(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 13 del 26 marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Finalita' e competenze della Regione
    1.  La  presente  legge  disciplina le attivita' di controllo nel
territorio,  nonche'  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei
vegetali  e dei prodotti vegetali con riguardo alle imprese che hanno
sede   legale   o  sedi  secondarie  o  centri  d'attivita'  comunque
denominati in Lombardia.
    2.  La  Regione  individua,  all'interno  delle proprie strutture
competenti  in  materia  di agricoltura, le strutture che svolgono le
funzioni del servizio fitosanitario regionale.
    3.  La  Regione,  attraverso  tali  strutture  svolge  i seguenti
compiti:
      a) il  controllo  del  territorio  mediante  la vigilanza nello
stato  fitosanitario  delle colture agrarie, ornamentali, forestali e
relativi prodotti e della vegetazione spontanea;
      b) i   controlli   e   le  certificazioni  per  l'importazione,
l'esportazione  e  la  circolazione  comunitaria  dei  vegetali e dei
prodotti vegetali;
      c) la  collaborazione con le strutture preposte ai controlli ed
alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati;
      d) i   controlli  di  campo  e  di  laboratorio  sulle  sementi
destinate    all'esportazione    verso    Paesi    terzi    o    alla
commercializzazione  in  ambito  comunitario ed il rilascio del nulla
osta per il materiale sementiero proveniente da Paesi terzi;
      e) la  registrazione  di produttori, importatori e commercianti
all'ingrosso  di  vegetali  sottoposti  a controlli fitosanitari e il
rilascio  agli  stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del
passaporto delle piante CE;
      f) l'accreditamento  e  il controllo dei fornitori di materiale
di  moltiplicazione  di  fruttiferi,  ortive  ed ornamentali, nonche'
l'accreditamento  ed  il  controllo dei laboratori pubblici o privati
per le analisi fitosanitarie e di identita' varietale;
      g) il rilascio delle autorizzazioni regionali al vivaismo;
      h) la  diagnostica  fitopatologica  per  l'individuazione degli
agenti responsabili di malattie o di danni alle piante;
      i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la
definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e
l'adozione,   con   deliberazione   della   giunta  regionale,  delle
disposizioni  tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali
introdotte dalla normativa comunitaria;
      j) l'aggiornamento  professionale degli ispettori fitosanitari,
dei  tecnici  e  delle  imprese, nonche' la divulgazione del corretto
impiego   dei   prodotti  fitosanitari  e  delle  tecniche  di  lotta
biologica, guidata ed integrata;
      k) la  predisposizione  del  piano  triennale  delle  attivita'
fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'Art. 3;
      l) l'adozione  di  misure  ufficiali,  quali  l'imposizione  di
quarantene  fitosanitarie,  distruzioni o trattamenti antiparassitari
di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di
organismi  pericolosi  per  l'agricoltura,  con  la  possibilita'  di
eseguire  direttamente,  o  a mezzo di soggetti terzi, opportunamente
selezionati,   interventi   fitosanitari  in  via  di  urgenza  o  in
sostituzione  di  soggetti  inadempienti, ai quali sono addebitate le
spese di tali interventi;
      m) la  realizzazione di attivita' di controllo e certificazione
fitosanitaria  a  fini istituzionali previa corresponsione di tariffe
che  tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva
n.  2000/29/CE  del  consiglio,  dell'8 maggio  2000,. concernente le
misure   di  protezione  contro  l'introduzione  nella  comunita'  di
organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione  nella  comunita',  come  modificata  dalla  direttiva  n.
2002/89/CE del consiglio, del 28 novembre 2002;
      n) la  realizzazione di attivita' di controllo e certificazione
fitosanitaria  su  richiesta  di  soggetti terzi, pubblici o privati,
previa  corresponsione  di  corrispettivi che tengano conto dei costi
sostenuti;
      o) l'irrogazione  delle  sanzioni amministrative previste dalla
presente   legge   e  dalle  normative  fitosanitarie  comunitarie  e
nazionali.
    4.  La  Regione,  nell'attivita'  di  ricerca, sperimentazione ed
indagine,  puo'  avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'ente
regionale  per  i  servizi  all'agricoltura  e  alle  foreste,  della
fondazione   centro   lombardo   per  l'incremento  della  floro-orto
frutticoltura  -  Scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei
settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della
fitopatologia  agraria,  tra  i  quali  l'agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente,  universita',  laboratori  diagnostici  ed
istituti di ricerca.