(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                    Lombardia del 26 marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle
disposizioni  legislative  in  materia tributaria - Testo unico della
                 disciplina dei tributi regionali».
    1.  Alla  legge  regionale  14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle
disposizioni  legislative  in  materia tributaria - Testo unico della
disciplina   dei   tributi  regionali)  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) al  comma  3  dell'Art.  38  le  parole  «nell'Art. 41» sono
sostituite  dalle parole «dagli articoli 41 e seguenti della presente
sezione.»;
      b) al  comma  5  dell'Art.  38  l'inciso  «ai fini dell'esonero
dall'obbligo  del  pagamento della tassa automobilistica regionale di
proprieta'  previsto  al  comma 4» e' sostituito dall'inciso «ai fini
delle disposizioni di cui al comma 4»;
      c) il comma 3 dell'Art. 40 e' sostituito dal seguente:
      «3.  La  tassa  automobilistica  regionale  di  proprieta' puo'
essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese
di  immatricolazione  nei  seguenti  casi:  per le autovetture ed gli
autoveicoli  uso  promiscuo  persone e cose, alimentati a gasolio non
ecologici  (non  conformi alla direttiva n. CEE 91/441) immatricolati
dall'anno  1985;  per  gli  autocarri  e  i  complessi  autotreni  ed
autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla
massa  rimorchiabile;  per  gli autocarri ed i complessi autotreni ed
autoarticolati  di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a
12  tonnellate;  per  i  veicoli  di  cui  all'Art.  84  del  decreto
legislativo  n.  285/1992.  Nel casi di pagamento frazionato, ciascun
quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.»;
      d) al  comma  4  dell'Art.  40 in fine, e' aggiunto il seguente
periodo:
      «Per  i  veicoli  per  i  quali  sia  intervenuta variazione di
destinazione  d'uso  le  scadenze di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal
periodo   d'imposta   successivo   a   quello   in  corso  alla  data
dell'annotazione della variazione sulla carta di circolazione.»;
      e) il comma 7 dell'Art. 40 e' abrogato;
      f) al  comma  3  dell'Art.  41  le  parole «per il numero di Kw
riportati»  sono sostituite dalle parole «per la base imponibile come
riportata»;
      g) al  comma  2  dell'Art.  43  le  parole  «di proprieta» sono
sostituite dalle parole «in relazione alla massa rimorchiabile»;
      h) al  comma  11  dell'Art.  44  le  parole  «di cui all'Art. 2
comma 4,  della legge regionale n. 34/1998 e successive modificazioni
ed  integrazioni»  sono  sostituite dalle parole «di cui all'Art. 45,
comma 4,»;
      i) al  comma  1  dell'Art. 48 le parole «di proprieta», ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle parole «di circolazione»;
      j) al   comma  4  dell'Art.  48  dopo  le  parole  «Federazione
motociclistica italiana» sono inserite le parole «e a clubs, registri
ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia»;
      k) dopo la lettera c) del comma 5 dell'Art. 48 sono aggiunte le
seguenti:
      «c-bis)  autovetture  da  noleggio di rimessa, riduzione del 50
per cento;
      c-ter)  autobus  adibiti  al  servizio  di noleggio da rimessa,
riduzione del 30 per cento.»;
      l) alla   rubrica  dell'Art.  63  la  parola  «riscossione»  e'
sostituita dalla parola «rimborso»;
      m) al   comma  2  dell'Art.  93  le  parole  «di  Milano»  sono
soppresse;
      n) nella  tabella  A,  al titolo II (Caccia e pesca), al numero
d'ordine  18,  in  corrispondenza  della licenza di tipo D, le parole
«non  applicabile»  presenti  nella  colonna «Tassa di rilascio» sono
sostituite dalle seguenti «16,00».
    2.  Le  disposizioni della legge regionale n. 10/2003, modificate
dal  presente articolo, si applicano ai rapporti tributari inerenti i
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.