(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 26 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali». 1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'Art. 38 le parole «nell'Art. 41» sono sostituite dalle parole «dagli articoli 41 e seguenti della presente sezione.»; b) al comma 5 dell'Art. 38 l'inciso «ai fini dell'esonero dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprieta' previsto al comma 4» e' sostituito dall'inciso «ai fini delle disposizioni di cui al comma 4»; c) il comma 3 dell'Art. 40 e' sostituito dal seguente: «3. La tassa automobilistica regionale di proprieta' puo' essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi: per le autovetture ed gli autoveicoli uso promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva n. CEE 91/441) immatricolati dall'anno 1985; per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile; per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; per i veicoli di cui all'Art. 84 del decreto legislativo n. 285/1992. Nel casi di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.»; d) al comma 4 dell'Art. 40 in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di destinazione d'uso le scadenze di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'annotazione della variazione sulla carta di circolazione.»; e) il comma 7 dell'Art. 40 e' abrogato; f) al comma 3 dell'Art. 41 le parole «per il numero di Kw riportati» sono sostituite dalle parole «per la base imponibile come riportata»; g) al comma 2 dell'Art. 43 le parole «di proprieta» sono sostituite dalle parole «in relazione alla massa rimorchiabile»; h) al comma 11 dell'Art. 44 le parole «di cui all'Art. 2 comma 4, della legge regionale n. 34/1998 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «di cui all'Art. 45, comma 4,»; i) al comma 1 dell'Art. 48 le parole «di proprieta», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole «di circolazione»; j) al comma 4 dell'Art. 48 dopo le parole «Federazione motociclistica italiana» sono inserite le parole «e a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia»; k) dopo la lettera c) del comma 5 dell'Art. 48 sono aggiunte le seguenti: «c-bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento; c-ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento.»; l) alla rubrica dell'Art. 63 la parola «riscossione» e' sostituita dalla parola «rimborso»; m) al comma 2 dell'Art. 93 le parole «di Milano» sono soppresse; n) nella tabella A, al titolo II (Caccia e pesca), al numero d'ordine 18, in corrispondenza della licenza di tipo D, le parole «non applicabile» presenti nella colonna «Tassa di rilascio» sono sostituite dalle seguenti «16,00». 2. Le disposizioni della legge regionale n. 10/2003, modificate dal presente articolo, si applicano ai rapporti tributari inerenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.