(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Molise n. 7 del
                           1° aprile 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 2003,
n. 2, e' sostituito dal seguente:
    «2.  I  contributi  di  cui al comma 1 possono essere concessi ai
confidi  a  condizione  che  essi  costituiscono  speciali  fondi  di
garanzia,  separati  dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino  all'80%  le  banche e gli istituiti di credito e finanziari che
concedono  finanziamenti  a  medio  e lungo termine, ovvero di durata
compresa  tra  i  cinque  e i quindici anni, a favore delle piccole e
medie imprese ad elevato rischio finanziario che operino in Molise. I
finanziamenti  possono  essere  finalizzati  anche  a transazioni con
istituti  di  credito.  La  garanzia  del  fondo speciale puo' essere
concessa dal confidi a condizione che per lo stesso finanziamento sia
concessa una garanzia integrativa nella misura minima del 5% a valere
sul fondo rischi ordinario dello stesso confidi.».