(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai confidi a condizione che essi costituiscono speciali fondi di garanzia, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80% le banche e gli istituiti di credito e finanziari che concedono finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero di durata compresa tra i cinque e i quindici anni, a favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario che operino in Molise. I finanziamenti possono essere finalizzati anche a transazioni con istituti di credito. La garanzia del fondo speciale puo' essere concessa dal confidi a condizione che per lo stesso finanziamento sia concessa una garanzia integrativa nella misura minima del 5% a valere sul fondo rischi ordinario dello stesso confidi.».