(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Molise n. 7 del
                           1° aprile 2004)

    Premesso  che:  la giunta regionale ha approvato la deliberazione
n. 245 del 1° marzo 2004;

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.

    L'Art.  9  del  regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, e'
cosi' sostituito:
      1.  All'interno  dell'azienda, al fine di ampliare l'offerta di
servizi  turistico-venatori,  in  deroga  a  quanto  stabilito  dagli
articoli  2,  punto  1  e  8, punto 2 del regolamento regionale per i
quagliodromi  n. 1 del 15 gennaio 1996, su richiesta del responsabile
dell'azienda, l'Assessorato regionale alla caccia puo' autorizzare su
una   superficie   massima  del  15%  dell'area  dell'azienda  stessa
l'istituzione  di  un  quagliodromo,  dove  l'attivita' di caccia e/o
l'addestramento  dei  cani possono essere esercitate anche durante la
stagione    venatoria.    Detta   autorizzazione   viene   notificata
all'amministrazione provinciale competente per territorio;
      2.  L'attivita'  all'interno  del  quagliodromo  deve svolgersi
secondo  le modalita' previste dall'apposito regolamento regionale n.
1/1996;
      3.  Il  territorio di cui sopra non viene computato ai fini del
calcolo  della  superficie,  di  cui al secondo comma dell'Art. 2 del
succitato regolamento.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise.
      Campobasso, 24 marzo 2004
                                IORIO