(Pubbicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 3
                             marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista la legge regionale 12 gennaio 2004, n. 3 (Recepimento della
legge  11 febbraio  1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);
    Visto  il proprio decreto 7 agosto 2002, n. 34/R (Testo unico dei
regolamenti  regionali in materia di gestione faunistico venatoria in
attuazione  della  legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3), cosi' come
modificato dal proprio decreto 31 luglio 2003, n. 39/R;
    Preso  atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 313 e n.
324  del  2003  nelle quali si afferma che la decisione relativa alla
titolarita'  della  potesta'  regolamentare  debba essere interamente
rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa dell'approvazione
di  questi  ultimi,  perduri  la  riserva  di competenza a favore del
consiglio regionale contenuta negli statuti vigenti;
    Vista  la  deliberazione  del consiglio regionale del 18 febbraio
2004  con  la quale e' stato approvato il testo unico dei regolamenti
regionali  di  attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento  della  legge  11 febbraio  1992,  n.  157 «Norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio»);
                              E m a n a

    il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Commissione esaminatrice

    1.  Le  province  nominano,  ai  sensi  dell'Art.  29 della legge
regionale  12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e  per  il  prelievo  venatorio»), la commissione per il rilascio del
certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.
    2.  La  commissione ha sede presso il capoluogo della provincia e
rimane in carica per quattro anni.
    3.   I   componenti   la  commissione,  fatta  eccezione  per  il
presidente, possono essere riconfermati una sola volta.
    4.  In  caso di impossibilita' a partecipare alla commissione, il
membro  titolare deve dare tempestiva comunicazione al segretario, in
modo da consentirne la sostituzione.
    5.  In  caso di assenza ingiustificata i membri della commissione
decadono e vengono sostituiti.
    6.  In  caso  di  dimissioni  o  di  decadenza di un membro della
commissione, la provincia provvede entro trenta giorni alla nomina di
un nuovo commissario.
    7.  Ai  componenti  la  commissione  e' corrisposto un gettone di
presenza pari a 55,00 euro per ogni seduta.