(Pubbicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 3 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 12 gennaio 2004, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Visto il proprio decreto 7 agosto 2002, n. 34/R (Testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3), cosi' come modificato dal proprio decreto 31 luglio 2003, n. 39/R; Preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 313 e n. 324 del 2003 nelle quali si afferma che la decisione relativa alla titolarita' della potesta' regolamentare debba essere interamente rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa dell'approvazione di questi ultimi, perduri la riserva di competenza a favore del consiglio regionale contenuta negli statuti vigenti; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 18 febbraio 2004 con la quale e' stato approvato il testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Commissione esaminatrice 1. Le province nominano, ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), la commissione per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio. 2. La commissione ha sede presso il capoluogo della provincia e rimane in carica per quattro anni. 3. I componenti la commissione, fatta eccezione per il presidente, possono essere riconfermati una sola volta. 4. In caso di impossibilita' a partecipare alla commissione, il membro titolare deve dare tempestiva comunicazione al segretario, in modo da consentirne la sostituzione. 5. In caso di assenza ingiustificata i membri della commissione decadono e vengono sostituiti. 6. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione, la provincia provvede entro trenta giorni alla nomina di un nuovo commissario. 7. Ai componenti la commissione e' corrisposto un gettone di presenza pari a 55,00 euro per ogni seduta.