(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 24 del 2 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'Art. 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 1. Il comma 2 dell'Art. 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e' cosi' sostituito: «2. Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La durata dell'incarico nella medesima posizione di norma non deve superare i cinque anni.».