(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 24 del 2
                             marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
  Modifica dell'Art. 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
    1. Il comma 2 dell'Art. 21 della legge regionale 10 gennaio 1997,
n. 1, e' cosi' sostituito:
    «2.  Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La
durata  dell'incarico  nella  medesima  posizione  di  norma non deve
superare i cinque anni.».