(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 24 del 2 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie finalita' volte allo sviluppo economico e sociale del territorio ed al fine di migliorare la gestione del proprio patrimonio immobiliare e valorizzarne il rendimento, promuove la costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, di seguito chiamato fondo, o di societa' veicolo con apporto di beni immobiliari di proprieta' della Regione o di enti e societa' da essa controllati comprese le aziende ULSS e ospedaliere e con l'esclusione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) provinciali. 2. La Regione puo' procedere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 anche mediante il trasferimento di parte degli immobili di proprieta' della Regione ad una o piu' societa' veicolo aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di parte del patrimonio immobiliare della Regione. Alle operazioni di cartolarizzazione degli immobili di proprieta' della Regione, si applicano per quanto compatibili le disposizioni della legge 23 novembre 2001, n. 410 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» e della legge 30 aprile 1999, n. 130 «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti». I conferimenti sono estesi anche ai beni immobiliari conferiti da comuni, province e consorzi esistenti nel territorio veneto. 3. Possono partecipare al fondo i soggetti che apportino esclusivamente denaro in misura complessivamente non inferiore al dieci per cento del valore del fondo stesso.