(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 24 del 2
                             marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  nell'ambito  delle proprie finalita' volte allo
sviluppo  economico e sociale del territorio ed al fine di migliorare
la  gestione  del  proprio  patrimonio  immobiliare e valorizzarne il
rendimento,   promuove   la   costituzione  di  un  fondo  comune  di
investimento  immobiliare  chiuso,  di  seguito  chiamato fondo, o di
societa'  veicolo con apporto di beni immobiliari di proprieta' della
Regione  o di enti e societa' da essa controllati comprese le aziende
ULSS  e ospedaliere e con l'esclusione delle Aziende territoriali per
l'edilizia residenziale (ATER) provinciali.
    2. La Regione puo' procedere al raggiungimento degli obiettivi di
cui  al  comma  1  anche  mediante  il  trasferimento  di parte degli
immobili  di  proprieta' della Regione ad una o piu' societa' veicolo
aventi   per  oggetto  esclusivo  la  realizzazione  di  una  o  piu'
operazioni   di   cartolarizzazione   dei  proventi  derivanti  dalla
dismissione  di  parte del patrimonio immobiliare della Regione. Alle
operazioni  di  cartolarizzazione  degli immobili di proprieta' della
Regione,  si  applicano  per quanto compatibili le disposizioni della
legge   23   novembre   2001,  n.  410  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
disposizioni  urgenti  in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento  immobiliare»  e  della  legge  30  aprile  1999, n. 130
«Disposizioni  sulla  cartolarizzazione  dei crediti». I conferimenti
sono estesi anche ai beni immobiliari conferiti da comuni, province e
consorzi esistenti nel territorio veneto.
    3.   Possono  partecipare  al  fondo  i  soggetti  che  apportino
esclusivamente  denaro  in  misura  complessivamente non inferiore al
dieci per cento del valore del fondo stesso.