(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 30 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'Art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni. 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 come modificato dall'Art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, dall'Art. 12 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16, dall'Art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 e dall'Art. 2 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3, e' prorogato fino al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della legge regionale di riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile 2004.