(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del
                           30 marzo 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione
del  termine previsto dall'Art. 58, comma 2, della legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle  autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
             1998, n. 112», e successive modificazioni.
    1.  Il  termine  previsto  dal  comma  1  dell'Art. 1 della legge
regionale  9  maggio  2002,  n.  10 come modificato dall'Art. 1 della
legge  regionale  27  dicembre  2002, n. 35, dall'Art. 12 della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 16, dall'Art. 2 della legge regionale 29
ottobre  2003,  n. 26 e dall'Art. 2 della legge regionale 12 febbraio
2004, n. 3, e' prorogato fino al giorno successivo alla pubblicazione
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  del  Veneto  della  legge
regionale  di  riforma  urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile
2004.