(Provincia di Trento) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 27 aprile 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento» e successive modifiche e integrazioni; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 657 del 19 marzo 2004 recante ad oggetto «Modificazioni del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento» e successive modifiche e integrazioni)», E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modificazioni dell'Art. 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. 1. All'Art. 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) del comma 1, le parole: «cavedano e cobite» sono sostituite dalle seguenti: «cavedano, cobite e barbo comune»; b) nella lettera b) del comma 5, le parole: «non piu' di 5 ami» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di 6 ami».