(Provincia di Trento)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                Adige n. 17/I-II del 27 aprile 2004)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visti  gli  articoli 53  e  54, comma 1, punto 1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   31 agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione  del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
    Vista  la  legge  provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 concernente
«Norme  per  l'esercizio  della  pesca  nella  provincia di Trento» e
successive modifiche e integrazioni;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  657 del
19 marzo  2004  recante  ad  oggetto  «Modificazioni  del decreto del
Presidente  della  giunta  provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.
(Regolamento  di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978,
n.  60 concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia
di Trento» e successive modifiche e integrazioni)»,
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modificazioni  dell'Art.  13  del decreto del Presidente della giunta
             provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.

    1.   All'Art.   13   del  decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. sono apportate le seguenti
modificazioni:
      a) nella lettera b) del comma 1, le parole: «cavedano e cobite»
sono sostituite dalle seguenti: «cavedano, cobite e barbo comune»;
      b) nella lettera b) del comma 5, le parole: «non piu' di 5 ami»
sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di 6 ami».