(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che all'Art. 29, comma 18 cosi' dispone: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»; Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione; Visto l'Art. 3, comma 50 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto l'Art. 3, commi 16 e 17 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1; Visto l'Art. 2, comma 22, della legge ragionale 26 gennaio 2004, n. 1, che cosi' dispone: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilita' interno per gli enti territoriali, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, determina i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, tenuto conto delle peculiarita' degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresi', laddove non diversamente disposto, le modalita' per l'erogazione dei trasferimenti agli enti locali. A tal fine, si considerano vincolate le somme assegnate agli enti locali per un importo pari a quello assegnato ai sensi dell'Art. 3, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale n. 1/2003»; Visto l'Art. 2, comma 23, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 che prevede che: «L'amministrazione regionale, per il tramite della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, d'intesa con la direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie e con la direzione centrale dello sviluppo e della programmazione, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, attraverso delle rilevazioni, con modalita' e termini fissati con decreto del Presidente della Regione.»; Visto il decreto n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati individuati per l'anno 2003 i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo delle peculiarita' degli enti stessi; Visto il decreto n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati fissati i termini e le modalita' per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, anche per l'anno 2004 e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti; Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I.; Considerato di dover riproporre anche per l'anno 2004 le peculiarita' della nostra Regione gia' evidenziate in fase di stesura del patto per l'anno 2003 che riguardano: la mancata attribuzione alle province della Regione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'Art. 60, primo comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; cio' ha comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle entrate tributarie con conseguenze sulla determinazione del saldo finanziario; la nuova previsione di cui all'Art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, relativamente alle funzioni in campo socio assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'Art. 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le province trasferiscano ai comuni le funzioni previste dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dall'Art. 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67; la composizione della spesa per il personale per i comuni e le province della Regione, che risulta piu' elevata in considerazione dell'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, ai sensi dell'Art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e' opportuno, di conseguenza, decurtare le spese correnti della quota corrispondente ai trasferimenti regionali, stanziati per far fronte agli oneri derivanti agli enti locali dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego; Sentita l'assemblea delle autonomie locali, che si e' espressa favorevolmente nella seduta del 19 marzo 2004; Visto lo statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 726 del 26 marzo 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio. Anno 2004», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 30 marzo 2004 ILLY