(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  27 dicembre  2002, n. 289 - Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2003)  che  all'Art.  29,  comma  18  cosi' dispone: «Le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano  concordano,  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno,  con il
Ministero  dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004
e  2005,  il  livello  delle spese correnti e dei relativi pagamenti.
Fino  a  quando  non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso
gli  enti  sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2003-2005.  Alle  finalita' di cui al presente articolo
provvedono,  per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni
a  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi  delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di  ciascun  anno  si  applicano,  per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»;
    Considerato  comunque  che, le disposizioni contenute nelle leggi
statali  relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti
territoriali  costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai  sensi degli articoli 117 e 119, secondo
comma, della Costituzione;
    Visto l'Art. 3, comma 50 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    Visto  l'Art.  3,  commi 16 e 17 della legge regionale 29 gennaio
2003, n. 1;
    Visto  l'Art. 2, comma 22, della legge ragionale 26 gennaio 2004,
n.  1,  che  cosi'  dispone:  «Al  fine di assicurare il rispetto dei
vincoli  posti  dal  legislatore  statale  con  le norme sul patto di
stabilita'  interno  per  gli  enti  territoriali,  l'amministrazione
regionale,   sentita   l'assemblea   delle   autonomie   locali,  con
regolamento, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, determina i criteri
e  le  modalita'  per  il  concorso  delle  province e dei comuni con
popolazione   superiore   a   5.000   abitanti  della  regione,  alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  adottati  con
l'adesione  al  patto  di  stabilita'  e crescita, tenuto conto delle
peculiarita'  degli  enti  tenuti  al  rispetto del patto e definisce
altresi',   laddove  non  diversamente  disposto,  le  modalita'  per
l'erogazione  dei  trasferimenti  agli  enti  locali.  A tal fine, si
considerano  vincolate  le  somme  assegnate  agli enti locali per un
importo  pari  a  quello  assegnato  ai  sensi  dell'Art. 3, comma 4,
lettere e) ed f) della legge regionale n. 1/2003»;
    Visto  l'Art. 2, comma 23, della legge regionale 26 gennaio 2004,
n.  1  che  prevede che: «L'amministrazione regionale, per il tramite
della  direzione  centrale  per  le relazioni internazionali e per le
autonomie  locali,  d'intesa  con la direzione centrale delle risorse
economiche e finanziarie e con la direzione centrale dello sviluppo e
della   programmazione,  attiva  il  monitoraggio  degli  adempimenti
relativi   al   patto   di   stabilita'   interno,  attraverso  delle
rilevazioni,   con  modalita'  e  termini  fissati  con  decreto  del
Presidente della Regione.»;
    Visto  il  decreto  n.  091/Pres. del 31 marzo 2003, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  con il quale sono stati individuati per
l'anno 2003 i criteri e le modalita' per il concorso delle province e
dei  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione,
alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  tramite
l'adesione  al  patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo delle
peculiarita' degli enti stessi;
    Visto  il  decreto  n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003, e successive
modifiche  ed integrazioni, con il quale sono stati fissati i termini
e  le  modalita' per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilita' interno;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere all'individuazione dei
criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni
con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  della  regione, alla
realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione
al  patto  di  stabilita'  e  crescita,  anche  per  l'anno 2004 e ad
attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti;
    Tenuto  conto di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione
da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I.;
    Considerato   di  dover  riproporre  anche  per  l'anno  2004  le
peculiarita' della nostra Regione gia' evidenziate in fase di stesura
del patto per l'anno 2003 che riguardano:
      la mancata attribuzione alle province della Regione del gettito
dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la responsabilita' civile
derivanti  dalla  circolazione  dei veicoli a motore, di cui all'Art.
60,  primo  comma  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
cio'  ha  comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle
entrate  tributarie  con  conseguenze  sulla determinazione del saldo
finanziario;
      la  nuova  previsione  di cui all'Art. 13 della legge regionale
15 maggio  2002,  n.  13,  relativamente alle funzioni in campo socio
assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'Art. 8,
comma  5,  della  legge  8 novembre 2000, n. 328 che, a decorrere dal
1° gennaio  2003,  le  province  trasferiscano  ai comuni le funzioni
previste  dal  regio  decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla  legge  6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto-legge 18 gennaio
1993,  n. 9, convertito con modificazioni dall'Art. 1, comma 2, della
legge 18 marzo 1993, n. 67;
      la  composizione della spesa per il personale per i comuni e le
province  della  Regione,  che risulta piu' elevata in considerazione
dell'istituzione  del  comparto  unico  del  pubblico  impiego  della
Regione  e  degli  enti  locali,  ai  sensi dell'Art. 127 della legge
regionale  9 novembre  1998,  n.  13  e'  opportuno,  di conseguenza,
decurtare   le   spese   correnti   della   quota  corrispondente  ai
trasferimenti   regionali,   stanziati  per  far  fronte  agli  oneri
derivanti  agli  enti  locali dall'istituzione del comparto unico del
pubblico impiego;
    Sentita  l'assemblea  delle  autonomie locali, che si e' espressa
favorevolmente nella seduta del 19 marzo 2004;
    Visto lo statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 726 del
26 marzo 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e
delle  modalita'  per  il  concorso  delle  province e dei comuni con
popolazione   superiore  a  5.000  abitanti  della  Regione,  per  la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  adottati  con
l'adesione  al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei
termini   e   delle   modalita'   per   l'attivazione   del  connesso
monitoraggio.   Anno   2004»,   nel   testo   allegato   al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 30 marzo 2004
                                ILLY