(Pubblicata  nel  suppl.  n.  1 al Bollettino ufficiale della Regione
             Trentino-Alto Adige n. 10 del 9 marzo 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                           P r o m u l g a

la seguente legge:
                               Art. 1.

Disposizioni   di  coordinamento  con  l'Art.  32  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326, in materia di definizione degli illeciti
                     edilizi (condono edilizio).

    1.   Nel   territorio  della  provincia  autonoma  di  Trento  la
definizione   degli   illeciti   edilizi   di  cui  all'Art.  32  del
decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269 (Disposizioni urgenti per
favorire  lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326, di seguito indicato decreto-legge n. 269 del 2003, e'
effettuata   nel  rispetto  delle  condizioni,  dei  limiti  e  delle
modalita' stabiliti dal presente articolo.
    2.  Al  fine  di  adeguare  la disciplina statale alle specifiche
esigenze   del  governo  del  territorio  provinciale,  la  sanatoria
edilizia  prevista  dall'Art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e'
ammessa solamente per le seguenti opere:
      a) variazioni  che  non  superano il 30 per cento dei valori di
progetto   ovvero  le  dimensioni  delle  costruzioni  legittimamente
preesistenti concernenti le misure lineari, il volume e la superficie
coperta  e  comunque non superiori complessivamente a 200 metri cubi;
per  gli  interventi realizzati su edifici soggetti alla tutela degli
insediamenti  storici  prevista  dall'Art. 24 della legge provinciale
5 settembre  1991,  n.  22  (Ordinamento  urbanistico  e  tutela  del
territorio), tale ultimo limite e' ridotto a 100 metri cubi salvo che
per le opere funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola;
      b) mutamento   con  o  senza  opere  della  destinazione  d'uso
legittimamente  preesistente  delle  unita' immobiliari, nel rispetto
comunque  dei  limiti  previsti  dalla lettera a), con esclusione dei
casi  di mutamento di destinazione dall'uso preesistente in attivita'
commerciali  aventi  caratteristiche diverse da quelle degli esercizi
di  vicinato  di  cui  all'Art.  2,  comma 1, lettera a), della legge
provinciale   8 maggio   2000,   n.   4   (Disciplina  dell'attivita'
commerciale  in  provincia  di  Trento);  nelle  aree  produttive  di
interesse  provinciale  il  mutamento  di  destinazione  d'uso rimane
comunque  escluso  anche  per  gli  esercizi  di vicinato; inoltre il
cambio  di  destinazione  a  fini residenziali di volumi esistenti in
zone  agricole  primarie  e'  consentito  nella misura massima di 450
metri cubi;
      c) interventi  riguardanti  il  mutamento delle caratteristiche
dell'intervento  previste  dagli  strumenti di pianificazione per gli
edifici  soggetti  a  risanamento  conservativo,  a ristrutturazione,
sostituzione  edilizia  e  demolizione  e  ricostruzione  purche' non
vengano superati i limiti di cui alla lettera a);
      d) strutture pertinenziali di edifici esistenti aventi comunque
un volume non superiore a 75 metri cubi;
      e) interventi  diversi da quelli previsti dalle lettere da a) a
d)  nel  caso in cui rientrino tra quelli previsti dall'Art. 83 della
legge  provinciale  n.  22  del  1991,  con  esclusione  delle  opere
realizzate su edifici soggetti a restauro;
      f) opere  di  ampliamento e nuove costruzioni ultimate entro la
data  di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
in   materia   di   controllo   dell'attivita'  urbanistico-edilizia,
sanzioni,  recupero  e  sanatoria delle opere edilizie); in tale caso
non  si  applicano i limiti e le condizioni del presente comma, ferma
restando comunque l'osservanza dei limiti e delle condizioni previsti
dall'Art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003.
    3. La sanatoria edilizia e' comunque esclusa nei seguenti casi:
      a) interventi abusivi effettuati da terzi su aree facenti parte
del demanio pubblico;
      b) opere  che  creano  limitazioni  di  tipo  urbanistico  alle
proprieta' finitime in seguito alla violazione delle norme in materia
di distanze;
      c) il richiedente risulti privo di un titolo idoneo di possesso
ai  sensi  dell'Art.  88,  comma 1, della legge provinciale n. 22 del
1991.
    4.  Entro  sessanta  giorni  dalla scadenza dei termini stabiliti
dalle   disposizioni   statali,   la  documentazione  prevista  dalle
disposizioni   medesime  puo'  essere  integrata  con  gli  elaborati
progettuali  eventualmente richiesti ai sensi dei regolamenti edilizi
comunali,   qualora   i  predetti  elaborati  non  siano  gia'  stati
presentati   unitamente   alla   domanda   di   sanatoria.   Per   la
determinazione  del  contributo  di concessione, in quanto dovuto, si
applicano   le  disposizioni  di  cui  al  titolo  VIII  della  legge
provinciale n. 22 del 1991 e dei regolamenti comunali in materia; non
trovano     applicazione    le    disposizioni    statali    relative
all'anticipazione  e  alla  rateizzazione del contributo. Il rilascio
dei provvedimenti di sanatoria previsti dal presente articolo esclude
l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal  titolo  X della legge
provinciale  n.  22  del  1991;  il  rilascio  del  provvedimento  di
sanatoria e' comunque subordinato al pagamento a favore del comune, a
titolo  di sanzione, di una somma pari al 10 per cento del contributo
di  concessione comunque non inferiore a 1.000 euro, ovvero, ove tale
contributo non sia dovuto, di una somma pari a 1.000 euro.
    5.  Qualora  le  opere abusive risultino realizzate in violazione
anche dei vincoli provinciali di cui all'Art. 1, comma 1, della legge
provinciale   18 aprile  1995,  n.  5  (Definizione  agevolata  delle
violazioni  edilizie  -  condono edilizio), e ricorrano le condizioni
per  la sanatoria dei predetti vincoli a termini del decreto-legge n.
269 del 2003, il rilascio del provvedimento di sanatoria da parte del
comune    e'   subordinato   alla   preventiva   acquisizione   delle
determinazioni  provinciali  favorevoli adottate secondo le procedure
previste dalla legge provinciale n. 5 del 1995 in quanto applicabili,
con i seguenti adattamenti:
      a) la  presentazione delle domande ai comuni deve avvenire alle
condizioni   del   presente  articolo  e  nei  termini  previsti  dal
decreto-legge n. 269 dei 2003 e delle relative eventuali proroghe;
      b) la   conclusione   del  procedimento  per  il  rilascio  dei
provvedimenti  di  sanatoria  da  parte  del comune e' effettuata nei
termini  previsti  dal decreto-legge n. 269 del 2003 e delle relative
eventuali  proroghe,  fermo  restando  quanto  stabilito dall'Art. 2,
comma 2-bis, della legge provinciale n. 5 del 1995;
      c) i  soggetti  che prima della data di entrata in vigore della
presente   legge   hanno  presentato  istanze  di  concessione  o  di
autorizzazione  in  sanatoria ai sensi degli articoli 128 e 129 della
legge  provinciale  n. 22 del 1991 possono chiedere, nel rispetto dei
termini  di cui alla lettera a) nonche' degli obblighi previsti dalle
disposizioni  statali  di cui al comma 1 e del presente articolo, che
l'istanza  sia  considerata  domanda  di  sanatoria  ai  sensi  delle
medesime disposizioni;
      d) il  termine  per  la trasmissione delle domande da parte dei
comuni  al  servizio provinciale competente in materia di urbanistica
di  cui all'Art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 1995 e'
stabilito  in quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
4;
      e) fermo  restando quanto stabilito dall'Art. 6, comma 1, della
legge  provinciale n. 5 del 1995, il comma 3 del medesimo articolo si
applica  a  tutti  i  vincoli provinciali di cui all'Art. 1, comma 1,
della predetta legge provinciale mentre non si applica il comma 2 del
citato Art. 6;
      f) per  la  determinazione  del  contributo  di concessione, in
quanto  dovuto,  si applica il comma 4 del presente articolo in luogo
dell'Art. 10 della legge provinciale n. 5 del 1995;
      g) ai  fini dell'efficacia delle determinazioni provinciali non
si  applicano l'Art. 7, comma 3, l'Art. 9 e l'Art. 11, comma 4, della
legge provinciale n. 5 del 1995;
      h) rimane  ferma  l'applicazione delle disposizioni della legge
provinciale  n.  5  del  1995  alle domande presentate ai sensi della
legge medesima che non risultino ancora evase alla data di entrata in
vigore   della   presente   legge,  fatta  salva  la  facolta'  degli
interessati  di  richiedere  che l'istanza sia considerata domanda di
sanatoria  ai sensi del presente articolo nel rispetto dei termini di
cui alla lettera a).
    6.  Il  provvedimento  di  sanatoria,  per gli interventi che non
richiedano le determinazioni provinciali per la violazione di vincoli
ai  sensi  del  comma  5,  puo'  essere  negato,  previo parere della
commissione   edilizia,   qualora   l'intervento   medesimo   risulti
incompatibile  con  le  finalita' generali perseguite dagli strumenti
urbanistici  comunali  ovvero incompatibile con le esigenze di decoro
urbanistico  ed  architettonico  dei  luoghi per l'incongruita' delle
caratteristiche  costruttive,  l'utilizzo  di  materiali  eterogenei,
ovvero   il   contrasto   con   i   caratteri  formali  dell'edificio
preesistente.  Il  comune,  qualora ritenga che l'opera abusiva possa
essere  resa  compatibile  con  le  esigenze di decoro urbanistico ed
architettonico   dei   luoghi  mediante  l'esecuzione  di  interventi
migliorativi,  puo'  subordinare  il  rilascio  del  provvedimento di
sanatoria  all'esecuzione  dei  predetti  interventi entro un congruo
termine,  prorogabile una sola volta per comprovate ragioni tecniche;
decorso  inutilmente  il  predetto  termine  la  sanatoria  e' negata
definitivamente.  Per le predette opere di completamento rimane ferma
la  necessita'  di  acquisire, ove richiesti, eventuali provvedimenti
permissivi previsti dalle norme vigenti.
    7.  Per  quanto  non  diversamente  disposto dalla presente legge
trovano  applicazione  le  disposizioni  del decreto-legge n. 269 del
2003.
    8.  Rimane  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di cui al
decreto-legge  n.  269  del 2003 concernenti gli effetti penali della
presentazione  delle  domande  anche alle istanze che risultino prive
dei  requisiti  per  ottenere  la  sanatoria  ai  sensi  del presente
articolo  qualora  ricorrano  i  presupposti  previsti  dal  medesimo
decreto-legge.