(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  1  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'Art.  3,  le parole «importo annuo pari ad Euro 3.500,00»
sono sostituite con le parole «importo annuo pari ad Euro 1.600,00.