(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'Art. 3, le parole «importo annuo pari ad Euro 3.500,00» sono sostituite con le parole «importo annuo pari ad Euro 1.600,00.