(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Premesso  che l'Art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.
64,   dispone   che  l'amministrazione  regionale  assuma  a  propria
rilevante  funzione  -  da  svolgere  a livello centrale - quella del
coordinamento  di  tutte le misure organizzative e di tutte le azioni
nei  loro  aspetti  conoscitivi,  normativi e gestionali, anche se di
competenza  di  enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in
un  quadro  di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita'
delle  persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di
qualsivoglia  situazione  od  evento  che  comporti agli stessi grave
danno  o  pericolo  di grave danno e che per loro natura o estensione
debbano  essere  fronteggiate  con  misure  straordinarie,  nonche' a
garantire il tempestivo soccorso;
    Rilevato,  altresi', che ai sensi dell'Art. 10 - comma 1, lettera
b)  -  della  succitata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali
singoli  od associati ed alle associazioni di volontariato al fine di
dotare  le  rispettive  strutture di apparecchiature e di impianti di
rilevamento  e  comunicazione,  di  attrezzature  e  mezzi operativi,
nonche' delle sedi di allocamento e/o deposito;
    Rilevato,  inoltre,  che  al  sensi del citato Art. 10 - comma 1,
lettera e),  l'amministrazione  regionale e' autorizzata a finanziare
corsi  di  addestramento  alle attivita' di protezione civile per gli
operatori addetti, nonche' simulazioni di emergenze;
    Rilevato,  infine,  che,  ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera
g),  della  citata  legge  regionale  n.  64/1986,  l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali
singoli  od  associati per l'espletamento delle attribuzioni previste
agli articoli 7 e 8 della medesima legge;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione di data 17 maggio
2002,  n.  0140/Pres.  con  cui  e'  stato  approvato il «Regolamento
contenente  i  criteri  per la concessione di finanziamenti agli enti
locali  singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per
l'attivita'  di protezione civile», ai sensi del citato Art. 10 della
legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla protezione civile della
Regione;
    Accertato  che  gli  articoli  3  e  4  del  citato  decreto  del
Presidente   della   Regione  n.  0140/Pres./2002  prevedono  che  la
concessione  dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, venga
effettuata,   sulla   base   del   «Piano   tecnico  annuale  per  il
potenziamento  del volontariato di protezione civile» che deve essere
reso noto entro il 31 ottobre di ogni anno;
    Accertato,  altresi',  che  l'Art.  14  del  medesimo regolamento
prevede  che  le richieste di finanziamento siano presentate entro il
31 gennaio di ogni esercizio finanziario;
    Rilevato  che  nell'estate  2003 tutto il territorio regionale e'
stato  interessato  da  un'eccezionale  siccita',  con il conseguente
verificarsi  di gravi ed estesi incendi boschivi, che hanno impegnato
fortemente tutte le forze del sistema regionale di protezione civile;
    Accertato,  altresi', che il 29 agosto 2003 la zona del Canal del
Ferro  e  della  Val  Canale  e'  stata  colpita  da  un grave evento
alluvionale  che ha ulteriormente coinvolto la struttura regionale ed
il  volontariato  di protezione civile, determinando la dichiarazione
di stato di emergenza nazionale da parte del Presidente del Consiglio
dei Ministri con decreto di data 4 settembre 2003;
    Considerato   che   i   sopra  richiamati  eventi  hanno  imposto
un'analisi  dello stato attuale delle dotazioni del sistema regionale
di  protezione  civile,  al  fine  di  reintegrare  e ripristinare le
dotazioni  di  mezzi  e  attrezzature  usurati  durante  le  suddette
operazioni  di  soccorso,  nonche' di potenziare le dotazioni stesse,
sulla base delle necessita' evidenziate nelle attivita' in emergenza;
    Tenuto  conto che la suddetta analisi, necessaria per individuare
le  priorita'  da  assegnare  ai  finanziamenti concessi ai sensi del
citato  decreto  del  Presidente della Regione n. 0140/Pres./2002 per
l'anno  2004, ha pertanto reso oggettivamente impossibile il rispetto
del termine del 31 ottobre 2003 previsto dall'Art. 4, comma 2, di cui
al medesimo regolamento, per la redazione del piano tecnico annuale;
    Visto,  inoltre,  che  nel  mese  di novembre  2003  era prevista
l'apertura delle offerte relative alla gara, autorizzata dalla giunta
regionale  con  deliberazione  n. 1145/2003, indetta dalla protezione
civile  della Regione per la fornitura di dotazioni personali per gli
operatori  di  protezione civile per un importo presunto pari ad Euro
3.399.996,00,   dal  cui  esito  dipende  l'ammontare  delle  risorse
disponibili per i finanziamenti di cui trattasi;
    Accertato,   che   in  data  24 novembre  2003  si  e'  proceduto
all'apertura  delle  offerte  tecniche  e  che, a seguito del ricorso
presentato da una ditta partecipante avverso l'esclusione dalla gara,
l'attivita'  della  commissione  di  gara  e' stata sospesa in attesa
della definizione del giudizio;
    Accertato,  altresi',  che  nelle  more dell'aggiudicazione della
gara non sussisteva la certezza delle risorse finanziarie disponibili
per l'anno 2004, e che cio' ha ulteriormente compromesso la redazione
del  piano  tecnico  annuale  entro  il  termine  previsto dal citato
decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres./2002;
    Ravvisata, pertanto, la necessita' di differire i termini fissati
dal  citato  decreto  del Presidente della Regione n. 0140/Pres./2002
per   la   redazione   del   citato  piano  tecnico  annuale  per  il
potenziamento del volontariato, relativamente all'anno 2004;
    Visto  il  regolamento,  allegato  al  presente  atto quale parte
integrante,  relativo  alle  modifiche  al  regolamento  contenente i
criteri  e  modalita'  per  la concessione di finanziamenti agli enti
locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le
attivita'  di  protezione  civile,  di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente   della   Regione   n.  0140/Pres./2002,  che  prevede  il
differimento  del  termine  di  adozione,  per l'anno 2004, del piano
tecnico   annuale   per   il   potenziamento   del   volontariato,  e
conseguentemente  dei  termini  per  la  presentazione delle relative
domande di finanziamento;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 19 marzo 2004,
n. 628;
                              Decreta:
    E'  approvato,  per  i  motivi  illustrati  in premessa, ai sensi
dell'Art.  10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale
n.   64/1986,   il  regolamento  recante  modifiche  al  «Regolamento
contenente   i   criteri   e  le  modalita'  per  la  concessione  di
finanziamenti   agli   enti   locali   singoli  e  associati  e  alle
associazioni  di volontariato per le attivita' di protezione civile»,
approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n.
0140/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 26 marzo 2004
                                ILLY