(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 2004) IL PRESIDENTE Premesso che l'Art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonche' a garantire il tempestivo soccorso; Rilevato, altresi', che ai sensi dell'Art. 10 - comma 1, lettera b) - della succitata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento e/o deposito; Rilevato, inoltre, che al sensi del citato Art. 10 - comma 1, lettera e), l'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attivita' di protezione civile per gli operatori addetti, nonche' simulazioni di emergenze; Rilevato, infine, che, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera g), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente della Regione di data 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. con cui e' stato approvato il «Regolamento contenente i criteri per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per l'attivita' di protezione civile», ai sensi del citato Art. 10 della legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla protezione civile della Regione; Accertato che gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres./2002 prevedono che la concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, venga effettuata, sulla base del «Piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile» che deve essere reso noto entro il 31 ottobre di ogni anno; Accertato, altresi', che l'Art. 14 del medesimo regolamento prevede che le richieste di finanziamento siano presentate entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario; Rilevato che nell'estate 2003 tutto il territorio regionale e' stato interessato da un'eccezionale siccita', con il conseguente verificarsi di gravi ed estesi incendi boschivi, che hanno impegnato fortemente tutte le forze del sistema regionale di protezione civile; Accertato, altresi', che il 29 agosto 2003 la zona del Canal del Ferro e della Val Canale e' stata colpita da un grave evento alluvionale che ha ulteriormente coinvolto la struttura regionale ed il volontariato di protezione civile, determinando la dichiarazione di stato di emergenza nazionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto di data 4 settembre 2003; Considerato che i sopra richiamati eventi hanno imposto un'analisi dello stato attuale delle dotazioni del sistema regionale di protezione civile, al fine di reintegrare e ripristinare le dotazioni di mezzi e attrezzature usurati durante le suddette operazioni di soccorso, nonche' di potenziare le dotazioni stesse, sulla base delle necessita' evidenziate nelle attivita' in emergenza; Tenuto conto che la suddetta analisi, necessaria per individuare le priorita' da assegnare ai finanziamenti concessi ai sensi del citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres./2002 per l'anno 2004, ha pertanto reso oggettivamente impossibile il rispetto del termine del 31 ottobre 2003 previsto dall'Art. 4, comma 2, di cui al medesimo regolamento, per la redazione del piano tecnico annuale; Visto, inoltre, che nel mese di novembre 2003 era prevista l'apertura delle offerte relative alla gara, autorizzata dalla giunta regionale con deliberazione n. 1145/2003, indetta dalla protezione civile della Regione per la fornitura di dotazioni personali per gli operatori di protezione civile per un importo presunto pari ad Euro 3.399.996,00, dal cui esito dipende l'ammontare delle risorse disponibili per i finanziamenti di cui trattasi; Accertato, che in data 24 novembre 2003 si e' proceduto all'apertura delle offerte tecniche e che, a seguito del ricorso presentato da una ditta partecipante avverso l'esclusione dalla gara, l'attivita' della commissione di gara e' stata sospesa in attesa della definizione del giudizio; Accertato, altresi', che nelle more dell'aggiudicazione della gara non sussisteva la certezza delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004, e che cio' ha ulteriormente compromesso la redazione del piano tecnico annuale entro il termine previsto dal citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres./2002; Ravvisata, pertanto, la necessita' di differire i termini fissati dal citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres./2002 per la redazione del citato piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato, relativamente all'anno 2004; Visto il regolamento, allegato al presente atto quale parte integrante, relativo alle modifiche al regolamento contenente i criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile, di cui al citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres./2002, che prevede il differimento del termine di adozione, per l'anno 2004, del piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato, e conseguentemente dei termini per la presentazione delle relative domande di finanziamento; Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 19 marzo 2004, n. 628; Decreta: E' approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'Art. 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale n. 64/1986, il regolamento recante modifiche al «Regolamento contenente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile», approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 26 marzo 2004 ILLY